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Tag: sezione speciale

Il DL “Investment Compact” e le PMI innovative: nuove agevolazioni per l’innovazione d’impresa in Italia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 20 gennaio il Decreto Legge “Investment Compact”, che contiene alcune novità molto interessanti per il mondo dell’imprenditoria innovativa: il nuovo provvedimento prevede infatti l’istituzione delle PMI Innovative, che si vanno ad affiancare alle startup innovative (istituite nel 2012 con il Decreto Sviluppo Bis) e rientrano in buona parte nel regime di agevolazione previsto per queste ultime.

Possono avvalersi dello status di PMI innovativa e del relativo regime di agevolazioni le PMI non quotate, residenti in Italia o in uno degli Stati Membri UE (o aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché con una sede produttiva o filiale in territorio italiano) che abbianol’ultimo bilancio certificato. La PMI dovrà essere costituita da non oltre sette anni.
Inoltre, la PMI deve rispettare almeno due dei cosiddetti requisiti di capacità innovativa, e nello specifico:

– volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa;
– impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, dipersonale “altamente qualificato”, ossia in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
– titolarità, anche quale depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Per accedere allo status di PMI innovativa, l’impresa dovrà iscriversi all’apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese che sarà istituita presso le Camere di Commercio: la domanda di iscrizione va effettuata esclusivamente per via telematica.
Le informazioni obbligatorie contenute nella domanda di iscrizione alla Sezione Speciale andranno poi aggiornate due volte all’anno (entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre), pena la cancellazione d’ufficio.

Le PMI innovative possono beneficiare del regime di agevolazioni previste per le startup innovative, ad eccezione degli aspetti riguardanti le disposizioni di diritto fallimentare e quelle di regolamentazione del mercato del lavoro. Le agevolazioni previste per le PMI innovative, quindi, sono le seguenti:

1) Esonero dal pagamento dei diritti camerali e delle imposte di bollo;

2) Deroghe alle disposizioni civilistiche in tema di perdite che intaccano il capitale sociale: se si verifica una perdita che riduce di oltre 1/3 il capitale sociale, il termine entro il quale la perdita stessa deve risultare diminuita a meno di un terzo per evitare la riduzione del capitale stesso in proporzione delle perdite accertate è fissato alla fine del secondo esercizio successivo a quello in cui sono state rilevate le perdite (e non, come previsto nel regime ordinario, l’esercizio successivo);

3) Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: i collaboratori possono essere pagati con tali strumenti (es. stock option) e i fornitori di servizi esterni con sistemi di work for equity;

4) Incentivi fiscali per gli investimenti da persone fisiche e giuridiche: detrazioni IRPEF del 19% e deduzioni imponibile IRES del 20%. Le percentuali previste non cambiano, come accade per le startup, in caso di PMI a vocazione sociale.

Alle PMI innovative, infine, viene estesa la possibilità di accedere ai portali on-line di crowdfunding per la raccolta di capitale di rischio.

FONTI: Il Sole 24 Ore, IPSOA

Napoli, 27/01/2015

NEWS: Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate in tema di agevolazioni per chi investe in startup innovative

Il 22 gennaio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 9/E incentrata sul tema delle agevolazioni fiscali riservate a chi effettua conferimenti in denaro in startup innovative ai sensi del D.L. 179/2012 (Decreto Sviluppo Bis).

Come previsto dall’art. 29 del Decreto Sviluppo Bis, infatti, coloro che effettuano conferimenti in denaro (capitale sociale) in startup innovative ha diritto ad un’agevolazione fiscale ai fini delle imposte sui redditi, e nello specifico sotto forma di detrazione di imposta (IRPEF) o deduzione dal reddito complessivo (IRES).

La Risoluzione 9/E analizza due casi specifici:

1) Conferimento in denaro in una startup innovativa in cui le quote siano sottoscritte tramite società fiduciaria;

2) Conferimento in denaro in una startup innovativa che perfezioni l’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese successivamente all’iscrizione nella sezione ordinaria.

CASO 1

L’Agenzia delle Entrate osserva che in generale, anche se il conferimento avviene attraverso l’interposizione di una società fiduciaria, non si modifica in nessun caso l’effettivo proprietario dei beni: l’investitore che effettua il conferimento, quindi, resta comunque colui che si è rivolto alla fiduciaria.

Di conseguenza, l’Agenzia afferma che le agevolazioni fiscali ai sensi dell’art. 29 D.L. 179/2012 restano valide e applicabili a tutti gli effetti.

CASO 2

Nella seconda parte della Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate osserva che il perfezionamento successivo dell’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese non va ad inficiare il fatto che il conferimento in denaro sia finalizzato ad un investimento in startup innovative.

Pertanto, il regime fiscale di agevolazioni previsto dall’art. 29 del Decreto Sviluppo Bis è applicabile a tutti gli effetti.

Per maggiori dettagli e approfondimenti, il testo della Risoluzione 9/E è disponibile al seguente link:http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/gennaio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+9e+del+22+gennaio+2015/RIS+9e+del+22+01+15.pdf

FONTE: Fiscal Focus

Napoli, 26/01/2015

Startup innovative a vocazione sociale: la nuova procedura semplificata per l’accesso al regime di agevolazione

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato una nuova procedura per le nuove imprese a vocazione sociale: si tratta di una semplificazione che rende più leggeri e flessibili i meccanismi e le attività di riconoscimento e comunicazione dei requisiti necessari ad accedere ai vantaggi derivanti dallo status di startup innovativa a vocazione sociale (SIAVS), introdotta nel nostro sistema legislativo dal DL 179/2012 che stabiliscono i requisiti di startup innovative ed incubatori certificati.

La nuova procedura semplificata è stata introdotta dalla Circolare MISE n. 3677/C (20 gennaio 2015, prot. 6957), e viene spiegata nel dettaglio nella Guida per startup innovative a vocazione sociale alla redazione del “Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale”(pubblicata dallo stesso Dicastero il 21 gennaio 2015).

Secondo la nuova procedura, per effettuare l’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese ed accedere, di conseguenza, ai vantaggi del regime per startup innovative a vocazione sociale, le nuove imprese devono presentare un’apposita Autocertificazione alla CCIAA competente.

Nell’Autocertificazione, la SIAVS dovrà per prima cosa dichiarare di operare in via esclusiva in uno o più settori tra quelli stabiliti dal D.Lgs. 155/2006 (art. 2 comma 1), ossia:

– assistenza sociale;
– assistenza sanitaria;
– educazione, istruzione e formazione;
– tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
– valorizzazione del patrimonio culturale;
– turismo sociale;
– formazione universitaria e post-universitaria;
– ricerca ed erogazione di servizi culturali;
– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
– servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

La startup, inoltre, deve dichiarare nell’autocertificazione di realizzare, attraverso la propria attività in tale/i settore/i, una finalità di interesse generale e impegnarsi a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto.

In particolare sull’ultimo punto, la dichiarazione di impegno va espressa attraverso la redazione di un apposito “Documento di descrizione di impatto sociale”: il Documento ha la funzione di descrivere e dare conto all’esterno degli impatti sociali prodotti, attraverso il ricorso ad indicatori quantitativi e qualitativi. Le linee guida per compilare il Documento, che comprende una parte descrittiva e una dedicata alla griglia degli indicatori, sono contenute nella già citata Guida pubblicata dal MISE.

Si ricorda, infine, che sia l’Autocertificazione che il Documento di dichiarazione di impatto sociale vanno presentati alla CCIAA con cadenza annuale, per garantire il rinnovo dello status di startup innovativa fino a un massimo di 4 anni.

Per maggiori dettagli e approfondimenti:

– Circolare MISE n. 3677/C
– Guida per startup innovative a vocazione sociale alla redazione del “Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale”

Napoli, 22/01/2015

Chiarimenti sulla normativa e le agevolazioni per startup innovative ed incubatori certificati: pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n.16/E dell’11 giugno 2014, dedicata al tema delle agevolazioni fiscali in favore delle startup innovative e degli incubatori certificati: il documento offre un quadro di analisi della normativa in materia e chiarisce una serie di aspetti importanti nella disciplina di tali tipologie di imprese, introdotte nell’ordinamento legislativo nazionale italiano dal Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012).

Tra gli aspetti più interessanti affrontati nel testo della Circolare segnaliamo innanzitutto un chiarimento che apporta una novità positiva per le startup innovative e gli incubatori certificati: si tratta dell’estensione dell’esonero dall’imposta di bollo e dai diritti camerali di segreteria, previsto dall’art. 26 comma 8 del DL 179/2012.

Unioncamere infatti, su esplicita richiesta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiarito che tale esonero deve essere interpretato “nella sua più ampia accezione possibile”: per cui, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo vada interpretato come esonero generale, relativo a tutti gli atti delle start-up innovative successivi all’iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese.

Il mantenimento dell’esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti per la qualifica di startup innovativa e di incubatore certificato, e in ogni caso non può superare la durata di quattro anni dall’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese. A tal proposito, la Circolare ricorda che la perdita dei requisiti per la qualifica di startup innovativa comporta la cancellazione d’ufficio dalla Sezione Speciale, e che tale perdita è equiparata al mancato deposito della dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso di tali requisiti (qui, il nostro approfondimento sull’argomento: https://www.incubatorenapoliest.it/iscritto-come-startup-innovativa-come-mantenere-i-requisiti/).

Tra le novità più recenti introdotte in materia, la Circolare riprende la nota prot. n. 0103425 del 30 maggio 2014 riguardante le startup innovative già esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 179/2012: per tali imprese, la durata di applicazione della disciplina inerente le startup innovative segue uno schema temporale ben preciso.

1) Imprese costituite dal 20/10/2012 al 18/10/2012: la durata massima di applicazione della disciplina è di quattro anni (fino al 18/12/2016);

2) Imprese costituite dal 20/10/2009 al 19/10/2010: la durata massima di applicazione della disciplina è di tre anni (fino al 18/12/2015);

3) Imprese costituite dal 20/10/2009 al 19/10/2009: la durata massima di applicazione della disciplina è di due anni (fino al 18/12/2014).

La Circolare n.16/E contiene inoltre un quadro descrittivo di tutte le agevolazioni per startup innovative ed incubatori certificati in materia fiscale: strumenti finanziari, accesso al credito di imposta per assunzioni di personale, incentivi all’investimento (Detrazione IRPEF e Deduzione IRES).

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura del testo integrale della Circolare n.16/E dell’Agenzia delle Entrate, disponibile in formato PDF al seguente link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n16e+del+11+giugno+2014/Circolare+16+dell_11+giugno+2014x.pdf

Napoli, 13/06/2014

Attiva la Sezione Speciale del Fondo di Garanzia: 10.000.000 € per imprese e startup femminili

A partire dal 14 gennaio 2014 è ufficialmente attiva la Sezione Speciale del Fondo di Garanzia per le PMI destinata ad agevolare e sostenere la crescita e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in Italia: si tratta della Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità, che prevede una dotazione di 10 milioni di euro, di cui la metà destinata ad interventi in favore delle startup.

Le risorse della Sezione Speciale per le piccole e medie imprese femminili saranno impiegate per interventi di garanzia diretta, controgaranzia e cogaranzia con compartecipazione alla copertura del rischio: inoltre, le imprese femminili beneficeranno di una procedura semplificata per la concessione della garanzia.

Vediamo innanzitutto quali sono le caratteristiche delle PMI che possono accedere alla Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità del Fondo di Garanzia:

Imprese femminili: possono essere società cooperative e società di persone costituite per almeno il 60% da donne; società di capitali costituite per almeno i 2/3 da donne e imprese individuali gestite da donne operanti nei settori industria, artigianato, commercio, turismo, servizi.

Startup femminili: si tratta di PMI femminili (in possesso dei requisiti elencati alla voce precedente) costituite o in attività da meno di tre anni alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo, non valutabili sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi.

Queste due tipologie di imprese hanno inoltre alcuni vantaggi nell’accesso al Fondo di Garanzia:

– accesso gratuito e semplificato;

– possibilità di prenotare direttamente la garanzia al Gestore del Fondo e di recarsi successivamente a un intermediario finanziario con la delibera di approvazione del Comitato di Gestione del Fondo;

priorità di istruttoria e di delibera da parte del Comitato di Gestione;

copertura della garanzia fino all’80% dell’importo finanziato, nel rispetto dei limiti imposti dalle Disposizioni Operative generali del Fondo.

In particolare, la prenotazione diretta può essere effettuata inviando l’apposito modulo scaricabile da questo link al Gestore del Fondo tramite raccomandata A/R, fax (0647915005) o PEC (bdm-mcc@postacertificata.mcc.it).
I moduli sono di tre tipi: il primo è quello riservato alle imprese femminili (allegato 22), il secondo è quello riservato alle startup femminili (allegato 7) e il terzo è quello riservato alle startup femminili per operazioni finanziarie inferiori a 50.000 euro (allegato 7bis).

Si ricorda che gli importi massimi finanziabili previsti dalle Disposizioni Operative generali del Fondo sono:

2.500.000 euro per operazioni sul capitale di rischio, per le operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A. e per le operazioni di durata non inferiore a 36 mesi.

1.500.000 euro per le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine, per le operazioni a favore di piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni e per tutte le altre operazioni finanziarie previste.

Per maggiori approfondimenti:

Qui, la pagina ufficiale dedicata alla Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità;

Qui, le Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia

Qui, il nostro approfondimento sul Fondo di Garanzia

Napoli, 15/01/2014

Adempimenti per startup innovative: cosa prevede la normativa?

Con l’inizio del nuovo anno è utile ricordare gli adempimenti previsti dalla legge per il mantenimento dello status di startup innovativa.
Come avevamo già ricordato in questo post, in base alle previsioni del Decreto Sviluppo 2.0, infatti, le imprese che nel 2013 risultano iscritte nell’apposita Sezione Speciale della Camera di Commercio di appartenenza devono:

Aggiornare ogni sei mesi le informazioni riguardanti i requisiti di accesso alle agevolazioni.

Entro sei mesi dall’ultima iscrizione nel Registro delle imprese delle informazioni relative alla start-up innovativa, il legale rappresentante (o un suo delegato) deve depositare al Registro delle Imprese, tramite procedura telematica, un nuovo modello S2 riportante la dicitura “Aggiornamento in data … (data di presentazione della domanda) delle informazioni di start-up innovativa (art. 25 comma 12 e 14 D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012)”. Di seguito, in caso di segnalazione di aggiornamenti rispetto alle informazioni già depositate, bisognerà riportare le informazioni aggiornate relative a:

– l’attività svolta, compresa l’attività e le spese dedicate alla ricerca e sviluppo;
– i titoli di studio e le esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili ai fini della privacy;
– l’eventuale esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
– l’elenco di eventuali diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale

In caso di conferma delle informazioni già iscritte nel Registro delle Imprese, invece, alla dicitura di cui sopra va aggiunta la frase: “Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte”.

La pratica è esente dal pagamento di imposte di bollo e diritti di segreteria.

Depositare un’autocertificazione attestante i requisiti di accesso alle agevolazioni previsti dalla normativa.

Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio 2013 e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, il rappresentante legale della startup innovativa deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti prescritti dalla legge al fine dell’identificazione della startup con una apposita dichiarazione da depositare presso l’ufficio del Registro delle imprese.

Il modello da compilare è anche in questo caso il modello S2, in cui deve risultare la frase deve risultare la frase: “Conferma in data … (data di presentazione della domanda) del possesso dei requisiti di start-up innovativa (art. 25 comma 15 D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012)”.

La pratica prevede il pagamento dei bolli e diritti previsti per il deposito del bilancio. In caso di mancata presentazione dell’autocertificazione, lo status di startup innovativa viene cancellato d’ufficio dopo 60 giorni.

Fonte: http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=15047

Napoli, 07/01/2013