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La Guida del MISE all’uso dei piani azionari e del work for equity per startup innovative e incubatori certificati

Lo scorso 24 marzo 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la Guida all’uso dei piani azionari e del work for equity – Strumenti di incentivazione e remunerazione di personale e consulenti di startup innovative e incubatori certificati: all’interno della Guida, sono specificati nel dettaglio le caratteristiche e le modalità delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla normativa nazionale.

Le startup innovative e gli incubatori certificati (ai sensi del D.L. 179 del 18 ottobre 2012) hanno infatti diritto a beneficiare delle opportunità previste in materia di remunerazione e incentivazione dei dipendenti e dei prestatori di servizi esterni, sia in caso di remunerazione sotto forma di azioni e strumenti finanziari (piani di incentivazione per il personale) che in caso di work for equity.

PIANI DI INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE

La Guida analizza innanzitutto le agevolazioni previste in caso di piani di incentivazione per il personale, e quindi per le remunerazioni corrisposte sotto forma di strumenti finanziari.
L’agevolazione, di tipo fiscale e contributivo, prevede la non imponibilità dei redditi di lavoro e dei diritti di opzione per l’acquisto di azioni e strumenti finanziari, attribuiti da una startup innovativa o da un incubatore certificato ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori continativi.

In particolare, la Guida analizza (a titolo puramente esemplificativo) le seguenti tipologie di compensi agevolati:

1) Azioni e Quote

La Guida ricorda che le startup innovative possono assegnare al proprio personale, oltre ad azioni o quote ordinarie, anche azioni o quote di categoria particolare. In questo caso, le azioni o quote possono prevedere diritti economici e/o amministrativi diversi da quelli comunemente attribuiti a tutti i soci.

Tuttavia, il MISE specifica che tali diritti particolari non possono consistere in una percentuale maggiorata di dividendi per la durata del divieto di distribuzione degli utili previsto dalla normativa.

L’assegnazione di azioni o quote può avvenire secondo differenti modalità: aumento di capitale a titolo gratuito, aumento di capitale a titolo oneroso (offerti in sottoscrizione).

2) Stock Option

Tale strumento finanziario attribuisce il diritto a sottoscrivere, ad un prezzo determinato, azioni o quote che saranno emesse in futuro dalla società. Per tale strumento finanziario è prevista una data di maturazione (vesting date) a parire dalla quale è possibile esercitare la stock option.

Di solito, la vesting date coincide con il raggiungimento di obiettivi di performance prestabiliti e/o con la continuazione del rapporto di lavoro per un dato periodo di tempo.

3) Restricted Stock e Restricted Stock Unit

Le Restricted Stock sono azioni o quote soggette a limitazione per il trasferimento o il diritto di percepire dividendi. Tali limitazioni decadono dopo un periodo di tempo stabilito dalla società che le emette.

Le Restricted Stock Unit attribuiscono invece il diritto al beneficiario di ottenere, trascorso un periodo di tempo prestabilito, la titolarità effettiva di quote o azioni.

4) Strumenti finanziari partecipativi.

Sono strumenti emessi dalle società con caratteristiche, termini e condizioni specifiche. La possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi deve essere prevista dallo statuto e la società deve predisporre un apposito regolamento sull’argomento.

Gli strumenti finanziari partecipativi non attribuiscono qualità di socio, non consentono la partecipazione al capitale sociale, ma possono conferire diritti patrimoniali ed amministrativi.
Anche in questo caso, le caratteristiche, i termini e le condizioni devono rispettare la tempistica prevista dalla normativa riguardo al divieto di distribuzione degli utili per le startup innovative.

WORK FOR EQUITY

Si tratta di un’agevolazione fiscale prevista per i compensi a collaboratori e consulenti di startup innovative e incubatori certificati che consiste nella possibilità di remunerare tali soggetti con l’assegnazione di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte della prestazione di opere o servizi.

Attraverso il work for equity, l’assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi è esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

In caso di work for equity non sono previste limitazioni alla successiva cessione dei titoli, per cui il regime di agevolazione previsto per le startup innovative non decade anche in caso di cessione di tali strumenti.

Le startup che decidono di avvalersi di politiche di work for equity possono infine stabilire uno specifico accordo che regoli tutti i dettagli relativi al tipo di opera e servizio da rendere, la valorizzazione degli apporti, gli obiettivi da raggiungere e le conseguenze in caso di mancata fornitura dell’opera o servizio.

Per maggiori informazioni e dettagli si rimanda alla lettura del testo integrale della Guida, disponibile al seguente link: http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_piani_azionari_e_work_for_equity.pdf

Napoli, 02/04/2015

 

 

Pubblicato in GU il decreto che rende ufficialmente operative le agevolazioni fiscali per investimenti in startup innovative

Si è concluso l’iter legislativo per l’attuazione degli incentivi fiscali per investimenti in startup innovative: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 66 del 20/03/2014) del Decreto 30 gennaio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, diventano operative le previsioni contenute dall’art. 29 del Decreto Sviluppo Bis n. 179/2012 (convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012).

Le agevolazioni riguardano gli investimenti effettuati in una o più startup innovative nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012 (art. 2): si tratta quindi di agevolazioni fiscali inerenti il triennio 2013/2015.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle società (IRES).

Gli investimenti agevolabili possono essere effettuati anche indirettamente, attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative. Vediamo più nello specifico come funzionano le due tipologie di agevolazioni:

1) IRPEF: per investimenti in startup innovative fino ad un limite massimo di 500.000 euro per ciascun periodo di imposta, si prevede una detrazione pari al 19% dell’importo investito. La percentuale cresce al 25% in caso di investimenti in startup a vocazione sociale o in startup innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti/servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore energetico.

2) IRES: per investimenti in startup innovative fino ad un limite massimo di 1,8 milioni di euro per ciascun periodo di imposta, si prevede una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% dell’importo investito. La percentuale cresce al 27% in caso di investimenti in startup a vocazione sociale o in startup innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti/servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore energetico.

Il Decreto entra ufficialmente in vigore a partire da oggi 21/03/2014: a questo link, il testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Napoli, 21/03/2014

Nuove opportunità: Attive dal 7 febbraio le agevolazioni per imprese nelle Zone Franche Urbane della Campania

Dal 7 febbraio 2014 sarà possibile presentare domanda per le agevolazioni fiscali e contributive previste dalle Zone Franche Urbane (ZFU) in Campania e Calabria.
L’attivazione degli interventi permette il via libera delle agevolazioni per le 16 ZFU delle due Regioni, sbloccando 98 milioni di euro per la Campania e 54,88 milioni di euro per la Calabria, che permetteranno di finanziare le agevolazioni per le imprese con sede nelle aree indicate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Il sistema delle ZFU prevede infatti l’individuazione, all’interno dei Comuni indicati, di zone specifiche all’interno delle quali potranno essere richieste le agevolazioni fiscali e contributive: il modello delle ZFU prende ispirazione dalle Zones Franches Urbaines, nate in Francia allo scopo di favorire l’imprenditoria nelle zone disagiate del territorio urbano.

In particolare, i Comuni campani individuati dal MISE di concerto con la Regione Campania per la creazione delle ZFU sono: Aversa, Benevento, Casoria, Mondragone, Napoli, Portici (centro storico e zona costiera), San Giuseppe Vesuviano, Torre Annunziata. I confini delle aree che identificano le ZFU all’interno di questi Comuni sono stati ricavati in base alle sezioni censuarie, e sono segnalati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Riguardo ai beneficiari delle agevolazioni per le ZFU, la normativa identifica i seguenti requisiti:

– imprese di micro e piccola dimensione;
già costituite alla data di presentazione dell’istanza e regolarmente iscritte al Registro delle imprese;
– che svolgono la propria attività all’interno della ZFU;
– che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria, non sottoposte a procedure concorsuali.

Vediamo più nel dettaglio quali sono i quattro strumenti che compongono il mix di agevolazioni per le imprese delle ZFU, descritte dal Decreto Ministeriale 10 aprile 2013 del MISE:

1) Esenzione dalle imposte sui redditi (art. 9)

L’esenzione si applica sul reddito derivante dall’attività svolta dall’impresa nella ZFU fino a un limite di 100.000 euro. L’esenzione è totale (100%) per i primi 5 periodi di imposta, dopodiché le percentuali decrescono nel modo seguente:

– 60% dal sesto al decimo periodo d’imposta;
– 40% per l’undicesimo e il dodicesimo periodo d’imposta;
– 20% per il tredicesimo e quattordicesimo periodo d’imposta.

Nel caso in cui l’impresa svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU è obbligatorio, ai fini dell’agevolazione, mantere una contabilità separata apposita.

2) Esenzione dall’IRAP (art. 11)

L’esenzione è applicabile per i primi 5 periodi di imposta entro il limite di 300.000 euro.

3) Esenzione dall’imposta municipale propria (art. 12)

Si riconosce l’esenzione dall’imposta municipale propria per i primi quattro anni: gli immobili in questione devono essere situati nella ZFU, essere in possesso dell’impresa beneficiaria e utilizzati per l’esercizio dell’attività di impresa.

4) Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente (art. 13)

Si applica per contratti a tempo indeterminato e contratti a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro della ZFU. L’esonero verrà calcolato sulla base delle stesse percentuali previste per le imposte sui redditi (vedi sopra).

Gli incentivi per le ZFU in Campania

Per le ZFU della Regione Campania, le agevolazioni saranno concesse a micro imprese e imprese di piccola dimensione che ricadono nelle aree identificate come accennato più sopra.

Le modalità di accesso alle agevolazioni sono state specificate attraverso il DD 13 gennaio 2014, che prevede l’obbligo di inviare le istanze esclusivamente per via telematica.
Il modello di istanza da compilare e firmare digitalmente è allegato al decreto direttoriale stesso (allegato 2), che andrà inviato seguendo la procedura telematica cui si avrà accesso dopo aver effettuato la registrazione al seguente link: https://agevolazionidgiai.invitalia.it/index.shtml

I termini per l’invio delle istanze sono dalle ore 12:00 del 7 febbraio 2014 alle ore 12:00 del 28 aprile 2014.

Nello specifico, per ciascun Comune delle ZFU campane è assegnata una percentuale delle risorse finanziarie disponibili (complessivamente pari a 98 milioni di euro): la tabella è pubblicata in allegato al DD 13 gennaio 2014, e contiene inoltre le riserve di scopo per ciascun Comune (allegato 1).
In particolare, le riserve in questione sono riservate a imprese di nuova o recente costituzione e imprese femminili.

Per maggiori dettagli e informazioni:

La pagina dedicata alle ZFU Campania dal sito del MISE
Il testo integrale del D.M. 10 aprile 2013
Il testo integrale del D.D. 13 gennaio 2014

Napoli, 17/01/2014