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Tag: dichiarazione

Nuove agevolazioni per il rilancio e lo sviluppo delle imprese italiane: il credito di imposta per investimenti in beni strumentali del Decreto Competitività

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto Competitività”: si tratta del D.L. n. 91 del 24/06/2014, che prevede all’art. 18 un’agevolazione destinata alle imprese: si tratta di un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, destinati al rilancio e alla crescita dell’impresa.

Il credito d’imposta previsto dal Decreto Competitività si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dalle imprese per rinnovare le proprie strutture produttive ubicate sul territorio nazionale italiano.

I beni strumentali acquistati dalle imprese devono rientrare nella tabella ATECO (divisione 28), e il credito di imposta sarà pari al 15% degli investimenti effettuati tra il 25/06/2014 e il 30/06/2015.

Il credito d’imposta sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione: la prima quota annuale potrà essere utilizzata a partire dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.

Inoltre, il credito di imposta andrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento dell’agevolazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta in cui il credito sarà utilizzato.

Per maggiori dettagli, il testo integrale del D.L. n. 91 del 24/06/2014 è consultabile al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/24/14G00105/sg

Napoli, 30/06/2014

Chiarimenti sulla normativa e le agevolazioni per startup innovative ed incubatori certificati: pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n.16/E dell’11 giugno 2014, dedicata al tema delle agevolazioni fiscali in favore delle startup innovative e degli incubatori certificati: il documento offre un quadro di analisi della normativa in materia e chiarisce una serie di aspetti importanti nella disciplina di tali tipologie di imprese, introdotte nell’ordinamento legislativo nazionale italiano dal Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012).

Tra gli aspetti più interessanti affrontati nel testo della Circolare segnaliamo innanzitutto un chiarimento che apporta una novità positiva per le startup innovative e gli incubatori certificati: si tratta dell’estensione dell’esonero dall’imposta di bollo e dai diritti camerali di segreteria, previsto dall’art. 26 comma 8 del DL 179/2012.

Unioncamere infatti, su esplicita richiesta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiarito che tale esonero deve essere interpretato “nella sua più ampia accezione possibile”: per cui, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo vada interpretato come esonero generale, relativo a tutti gli atti delle start-up innovative successivi all’iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese.

Il mantenimento dell’esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti per la qualifica di startup innovativa e di incubatore certificato, e in ogni caso non può superare la durata di quattro anni dall’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese. A tal proposito, la Circolare ricorda che la perdita dei requisiti per la qualifica di startup innovativa comporta la cancellazione d’ufficio dalla Sezione Speciale, e che tale perdita è equiparata al mancato deposito della dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso di tali requisiti (qui, il nostro approfondimento sull’argomento: https://www.incubatorenapoliest.it/iscritto-come-startup-innovativa-come-mantenere-i-requisiti/).

Tra le novità più recenti introdotte in materia, la Circolare riprende la nota prot. n. 0103425 del 30 maggio 2014 riguardante le startup innovative già esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 179/2012: per tali imprese, la durata di applicazione della disciplina inerente le startup innovative segue uno schema temporale ben preciso.

1) Imprese costituite dal 20/10/2012 al 18/10/2012: la durata massima di applicazione della disciplina è di quattro anni (fino al 18/12/2016);

2) Imprese costituite dal 20/10/2009 al 19/10/2010: la durata massima di applicazione della disciplina è di tre anni (fino al 18/12/2015);

3) Imprese costituite dal 20/10/2009 al 19/10/2009: la durata massima di applicazione della disciplina è di due anni (fino al 18/12/2014).

La Circolare n.16/E contiene inoltre un quadro descrittivo di tutte le agevolazioni per startup innovative ed incubatori certificati in materia fiscale: strumenti finanziari, accesso al credito di imposta per assunzioni di personale, incentivi all’investimento (Detrazione IRPEF e Deduzione IRES).

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura del testo integrale della Circolare n.16/E dell’Agenzia delle Entrate, disponibile in formato PDF al seguente link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n16e+del+11+giugno+2014/Circolare+16+dell_11+giugno+2014x.pdf

Napoli, 13/06/2014

Adempimenti per startup innovative: cosa prevede la normativa?

Con l’inizio del nuovo anno è utile ricordare gli adempimenti previsti dalla legge per il mantenimento dello status di startup innovativa.
Come avevamo già ricordato in questo post, in base alle previsioni del Decreto Sviluppo 2.0, infatti, le imprese che nel 2013 risultano iscritte nell’apposita Sezione Speciale della Camera di Commercio di appartenenza devono:

Aggiornare ogni sei mesi le informazioni riguardanti i requisiti di accesso alle agevolazioni.

Entro sei mesi dall’ultima iscrizione nel Registro delle imprese delle informazioni relative alla start-up innovativa, il legale rappresentante (o un suo delegato) deve depositare al Registro delle Imprese, tramite procedura telematica, un nuovo modello S2 riportante la dicitura “Aggiornamento in data … (data di presentazione della domanda) delle informazioni di start-up innovativa (art. 25 comma 12 e 14 D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012)”. Di seguito, in caso di segnalazione di aggiornamenti rispetto alle informazioni già depositate, bisognerà riportare le informazioni aggiornate relative a:

– l’attività svolta, compresa l’attività e le spese dedicate alla ricerca e sviluppo;
– i titoli di studio e le esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili ai fini della privacy;
– l’eventuale esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
– l’elenco di eventuali diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale

In caso di conferma delle informazioni già iscritte nel Registro delle Imprese, invece, alla dicitura di cui sopra va aggiunta la frase: “Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte”.

La pratica è esente dal pagamento di imposte di bollo e diritti di segreteria.

Depositare un’autocertificazione attestante i requisiti di accesso alle agevolazioni previsti dalla normativa.

Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio 2013 e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, il rappresentante legale della startup innovativa deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti prescritti dalla legge al fine dell’identificazione della startup con una apposita dichiarazione da depositare presso l’ufficio del Registro delle imprese.

Il modello da compilare è anche in questo caso il modello S2, in cui deve risultare la frase deve risultare la frase: “Conferma in data … (data di presentazione della domanda) del possesso dei requisiti di start-up innovativa (art. 25 comma 15 D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012)”.

La pratica prevede il pagamento dei bolli e diritti previsti per il deposito del bilancio. In caso di mancata presentazione dell’autocertificazione, lo status di startup innovativa viene cancellato d’ufficio dopo 60 giorni.

Fonte: http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=15047

Napoli, 07/01/2013