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Tag: decreto sviluppo

Startup FVG: l’iniziativa per startup e progetti innovativi di Confindustria Friuli Venezia Giulia è aperta fino al 30/09/2014

Resterà aperta fino al 30 settembre la call per partecipare alla prima edizione di Startup FVG, il progetto promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria FVG finalizzato alla nascita e al sostegno di nuove iniziative imprenditoriali innovative nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia.

I destinatari di Startup FVG sono giovani di età compresa tra 18 e 40 anni che intendano avviare una nuova realtà imprenditoriale innovativa, o startup e giovani aziende (attive da non oltre 5 anni) con fatturato compreso tra 0 e 2 milioni di € e ad elevato potenziale di crescita.
Le imprese, già costituite o costituende, dovranno essere startup innovative ai sensi della Legge 221/2012, avere sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia o creare una partnership con un’azienda operativa nel territorio regionale.

Per presentare domanda a Startup FVG occorre scaricare il modulo disponibile in allegato al Regolamento dell’iniziativa, dal portale rintracciabile al seguente link: http://www.startupfvg.it/
Al modulo di domanda andranno allegati: Business Plan, Executive Summary (secondo il form scaricabile dal sito) e Video Pitch (durata massima 5 minuti).
La documentazione va inviata entro il 30 settembre 2014 all’indirizzo info@startupfvg.it

La Commissione di Valutazione sceglierà i migliori progetti sulla base dei seguenti criteri:

Originalità del prodotto/servizio e Proprietà intellettuale
– Prospettiva di crescita economica (BP e BM)
– Qualità e competenze del team imprenditoriale
– USP e scenario competitivo
– Valorizzazione e coinvolgimento del tessuto imprenditoriale del territorio

Entro il 30 ottobre 2014, sarà organizzato l’evento finale di premiazione durante il quale la Commissione proclamerà i tre vincitori, che avranno diritto ad un percorso di incubazione presso una delle strutture partner (Polo Tecnologico di Pordenone, Friuli Innovazione, AREA Science Park) per un montepremi del valore complessivo di 100.000 €.

Tra i servizi offerti alle tre startup vincitrici, il Regolamento specifica inoltre:

– incontri con aziende selezionate per l’avvio di eventuali partnership e investimenti;
– accesso a finanziamenti agevolati (banche) e accesso al mercato del capitale di rischio (angel, seed, venture capital);
– pacchetto di avvio in comunicazione e posizionamento web;
– assistenza e supporto per la registrazione del marchio e brevetto;
formazione e tutoraggio nei temi dell’imprenditorialità e del management;
sportello legale per assistenza e supporto giuridico specifico per startup.

Per maggiori informazioni, il Regolamento è disponibile qui: http://www.startupfvg.it/img/bando_startup_FVG.pdf

Napoli, 07/08/2014

Decreto Cultura e Turismo: misure e disposizioni interessanti per startup e imprese innovative

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 175 del 30/07/2014) il testo della Legge n. 106/2014, che ha convertito in legge il Decreto Cultura e Turismo (n. 83/2014). Tra le disposizioni contenute nella legge, in vigore dal 31/07/2014, anche alcuni spunti interessanti per startup e imprese innovative (in particolare, in riferimento agli art. 9 e 11 bis).

Il Decreto Cultura e Turismo contiene una serie di misure finalizzate al rilancio e alla tutela del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico nazionale, finalizzate a migliorare il livello di competitività nel settore turismo per il nostro Paese a livello internazionale: la legge prevede, ad esempio, l’Art-Bonus (credito di imposta per donazioni a sostegno della cultura), le misure di semplificazione relative al Grande Progetto Pompei e alcune disposizioni per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo.

Tra le misure interessanti in tema startup, la conversione in legge del Decreto ha introdotto il nuovo articolo 11 bis, dedicato alle startup innovative nel settore turistico: secondo il comma 1, “si considerano startup innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche“.

La normativa sulle startup innovative prevista dall’art. 25 del Decreto Sviluppo bis (n. 179/2012) va quindi estesa anche alle nuove “startup turismo”, che dovranno svolgere servizi della seguente tipologia:

formazione del titolare e del personale dipendente;
costituzione e associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto;
– offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l’organizzazione, la razionalizzazione e l’elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;
elaborazione e sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio e lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell’offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio, attivando anche nuovi canali di distribuzione.

L’art. 11 bis offre anche alcune specificazioni riguardanti la forma societaria delle startup turistiche: possono costituirsi in forma di SrlS (società a responsabilità limitata semplificata) e, in questo caso, saranno esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa (qualora i soci siano persone fisiche che non abbiano ancora compiuto 40 anni all’atto di costituzione della società).

Infine, l’ultimo comma dell’art. 11 bis specifica che la normativa sulle startup innovative nel turismo si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Di particolare interesse per startup e imprese innovative, in particolare per quelle operanti in campo digitale, è anche l’art. 9 del Decreto Cultura e Turismo, contenente “disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi“.

Si tratta di una possibilità offerta a esercizi ricettivi (singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancellari), nonchè ad agenzie di viaggi e tour operator (appartenenti ai Cluster 10 e 11 previsti dal Decreto n. 303/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze): l’agevolazione consiste in un credito d’imposta del 30% sui costi sostenuti per spese e investimenti in digitalizzazione fino ad un importo massimo complessivo di 12.500 €. Il credito d’imposta dovrà essere calcolato su investimenti relativi i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016.

Le spese ammissibili al credito d’imposta per la digitalizzazione dovranno riguardare le spese elencate al comma 2 dell’art. 9, in particolare:

a) impianti wi-fi;
b) siti web ottimizzati per il mobile;
c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta, che siano in grado di garantire gli standard di interoperabilità con i portali di promozione pubblici e privati, al fine di favorire l’integrazione;
d) pubblicità, promozione e commercializzazione su siti e piattaforme informatiche specializzate;
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
f) strumenti di promozione digitale in tema di inclusione e ospitalità per persone con disabilità;
g) formazione del titolare o del personale dipendente.

Il credito d’imposta per la digitalizzazione delle imprese turistiche sarà ulteriormente specificato (in termini di tipologie di spese ammissibili, procedure, etc.) attraverso un apposito Decreto del MIBAC di concerto con il MISE e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per maggiori informazioni e dettagli, il testo integrale del Decreto Cultura e Turismo, integrato con le modifiche della Legge di Conversione, è disponibile al seguente link: http://www.serviziparlamentari.com/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=4204&cf_id=70

Napoli, 01/08/2014

Credito di imposta per assunzioni di personale qualificato in startup e imprese: dal 15/09 sarà possibile presentare le domande di agevolazione

A partire da settembre sarà possibile presentare le domande per beneficiare del Credito d’Imposta del 35% per assunzioni di personale qualificato: è stato pubblicato, infatti, il Decreto Direttoriale del 28/07/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, contenente le modalità di presentazione delle istanze per l’accesso all’agevolazione.

Il Credito di Imposta per assunzioni di personale qualificato è stato introdotto dal Decreto Legge 83/2012 e riguarda, nello specifico, in il 35% del costo aziendale sostenuto (fino a un limite di 200 mila euro annui per ciascuna impresa) per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, con laurea magistrale o in possesso di dottorato di ricerca, da impiegare in attività di ricerca e sviluppo.

Per quanto riguarda le startup innovative e gli incubatori certificati, inoltre, l’art. 27 del Decreto Crescita 2.0 (D.L. 179/2012, convertito in legge con L. 221/2012), prevede ulteriori semplificazioni all’accesso al credito di imposta per assunzione di personale qualificato: è infatti esteso alle assunzioni con contratti di apprendistato e concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese.

Con il Decreto Direttoriale del 28/07/2014 sono state lievemente modificate le risorse a disposizione per l’agevolazione in oggetto, rispetto a quanto previsto originariamente dal D.L. 83/2013. Le risorse disponibili per il credito d’imposta per assunzioni di personale qualificato sono infatti suddivise nel modo seguente:

– Per le assunzioni effettuate nel 2012: 25 milioni di euro;
– Per le assunzioni effettuate nel 2013: 33 milioni e 190.484 euro;
– Per le assunzioni effettuate nel 2014: 35 milioni e 468.754 euro;
– Per le assunzioni effettuate nel 2015: 35 milioni e 489.489 euro.

Le domande di istanza alle agevolazioni dovranno essere presentate per via telematica, tramite procedura informatica che sarà accessibile dal portale del Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.mise.gov.it/).

Per quanto riguarda il calendario stabilito per l’invio delle domande, il Decreto riporta le seguenti date:

dal 15 settembre 2014 e fino al 31 dicembre 2014 per le assunzioni effettuate nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012;
dal 10 gennaio 2015 per le assunzioni effettuate nell’anno 2013;
dal 10 gennaio 2016 per le assunzioni effettuate nell’anno 2014.

Per il testo integrale del Decreto Direttoriale del 28/07/2014 e per la modulistica per le istanze di agevolazione: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2031139

Napoli, 31/07/2014

Startup innovative e disciplina sulle società non operative: alcuni chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Abbiamo già parlato in questo post di pochi giorni fa della Circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti importanti sul tema delle startup innovative.

Torniamo oggi ad approfondire un altro aspetto del documento in questione, e in particolare le precisazioni riguardanti il rapporto tra la disciplina delle startup innovative e quella delle società non operative.

Il D.L. 179/2012, che ha introdotto la normativa relativa a startup e incubatori certificati, prevede infatti, all’articolo 26, comma 4, che alle startup innovative non si applichi la disciplina delle società non operative.

Di conseguenza, le nuove società non saranno tenute a effettuare né il test di operatività, né quello delle perdite triennali, fin quando mantengono lo status di startup innovativa.

A tale proposito, nel modello della dichiarazione dedicato al test di operatività è stata prevista una casella dedicata alle startup innovative, che dovranno limitarsi a indicare la loro situazione senza obbligo compilare il prospetto.

Restavano tuttavia dei dubbi riguardanti il periodo d’imposta nel quale veniva meno la qualifica di startup innovativa, che, com’è noto, non può durare per più di 48 mesi ed è soggetta a decadimento qualora non vengano rispettate le previsioni di legge in materia: in tal senso, la Circolare n. 16/E chiarisce che il test di operatività va effettuato a partire dal periodo di imposta successivo a quello di perdita della qualifica.

La Circolare contiene inoltre un esempio pratico per facilitare la determinazione del cosiddetto “triennio di osservazione”, durante il quale il test di operatività diventa obbligatorio: l’ipotesi è quella di una startup fondata il 16 aprile 2013, che resta quindi in possesso della qualifica di start-up innovativa fino al 15 aprile 2017.

In questo caso la società sarà tenuta ad effettuare il test di operatività a decorrere dall’esercizio 2018. In assenza di cause di esclusione o di disapplicazione automatica della disciplina per le startup innovative, nel caso in cui la società non supera il test, sarà da considerarsi “di comodo” già nel 2018.

Inoltre, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce anche eventuali dubbi riguardanti il tema della determinazione dei ricavi presunti ed effettivi: bisogna considerare i valori relativi ai due periodi d’imposta precedenti a quello di osservazione, anche se interessati da cause di non applicazione della disciplina.

 

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti, il testo integrale della Circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014 è disponibile al seguente link: http://www.governo.it/backoffice/allegati/75964-9488.pdf

Napoli, 07/07/2014

Italia Startup Visa: nuovi talenti e capitali in Italia. La Conferenza Stampa di presentazione a Roma il 24 giugno

Martedì 24 giugno 2014 (ore 15:00) presso la sede di LUISS EnLabs a Roma sarà presentato il portale dedicato al programma Italia Startup Visa, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Affari Esteri per facilitare l’avvio di startup nel nostro Paese da parte di aspiranti imprenditori provenienti da Paesi extra-UE.

Come è possibile leggere nelle Linee Guida “Italia Startup Visa – La politica del Governo Italiano per attrarre imprenditori innovativi stranieri” (elaborate a cura dei Ministeri dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri, dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche Giovanili), si tratta di una procedura speciale riservata a cittadini extra-UE per ottenere attraverso una procedura snella un visto di lavoro autonomo startup della durata di un anno.

Italia Startup Visa nasce come strumento per attrarre capitali e talenti imprenditoriali innovativi dall’estero, e si basa su una serie di meccanismi burocratici particolarmente semplici e veloci grazie ai quali un aspirante imprenditore straniero in possesso di una certa quantità di capitale da destinare all’avvio del proprio progetto di impresa (minimo 50.000 euro) può iniziare la propria startup in territorio italiano.

Con un iter legislativo iniziato nell’ottobre 2012, grazie all’introduzione delle startup innovative e degli incubatori certificati attraverso il Decreto Crescita Bis (DL 179/2012), l’ecosistema startup italiano aggiunge con Italia Startup Visa un’altra tappa al suo percorso, che va ad affiancarsi al Regolamento CONSOB sull’Equity Crowdfunding e al Piano Destinazione Italia.

Napoli, 18/06/2014

Chiarimenti sulla normativa e le agevolazioni per startup innovative ed incubatori certificati: pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n.16/E dell’11 giugno 2014, dedicata al tema delle agevolazioni fiscali in favore delle startup innovative e degli incubatori certificati: il documento offre un quadro di analisi della normativa in materia e chiarisce una serie di aspetti importanti nella disciplina di tali tipologie di imprese, introdotte nell’ordinamento legislativo nazionale italiano dal Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012).

Tra gli aspetti più interessanti affrontati nel testo della Circolare segnaliamo innanzitutto un chiarimento che apporta una novità positiva per le startup innovative e gli incubatori certificati: si tratta dell’estensione dell’esonero dall’imposta di bollo e dai diritti camerali di segreteria, previsto dall’art. 26 comma 8 del DL 179/2012.

Unioncamere infatti, su esplicita richiesta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiarito che tale esonero deve essere interpretato “nella sua più ampia accezione possibile”: per cui, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo vada interpretato come esonero generale, relativo a tutti gli atti delle start-up innovative successivi all’iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese.

Il mantenimento dell’esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti per la qualifica di startup innovativa e di incubatore certificato, e in ogni caso non può superare la durata di quattro anni dall’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese. A tal proposito, la Circolare ricorda che la perdita dei requisiti per la qualifica di startup innovativa comporta la cancellazione d’ufficio dalla Sezione Speciale, e che tale perdita è equiparata al mancato deposito della dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso di tali requisiti (qui, il nostro approfondimento sull’argomento: https://www.incubatorenapoliest.it/iscritto-come-startup-innovativa-come-mantenere-i-requisiti/).

Tra le novità più recenti introdotte in materia, la Circolare riprende la nota prot. n. 0103425 del 30 maggio 2014 riguardante le startup innovative già esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 179/2012: per tali imprese, la durata di applicazione della disciplina inerente le startup innovative segue uno schema temporale ben preciso.

1) Imprese costituite dal 20/10/2012 al 18/10/2012: la durata massima di applicazione della disciplina è di quattro anni (fino al 18/12/2016);

2) Imprese costituite dal 20/10/2009 al 19/10/2010: la durata massima di applicazione della disciplina è di tre anni (fino al 18/12/2015);

3) Imprese costituite dal 20/10/2009 al 19/10/2009: la durata massima di applicazione della disciplina è di due anni (fino al 18/12/2014).

La Circolare n.16/E contiene inoltre un quadro descrittivo di tutte le agevolazioni per startup innovative ed incubatori certificati in materia fiscale: strumenti finanziari, accesso al credito di imposta per assunzioni di personale, incentivi all’investimento (Detrazione IRPEF e Deduzione IRES).

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura del testo integrale della Circolare n.16/E dell’Agenzia delle Entrate, disponibile in formato PDF al seguente link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n16e+del+11+giugno+2014/Circolare+16+dell_11+giugno+2014x.pdf

Napoli, 13/06/2014

Consigli alle startup: come gestire le attività in Outsourcing?

In uno dei più recenti articoli apparsi su Tech in Asia, Terence Lee (giornalista di Singapore, esperto in startup e tecnologia) raccoglie i consigli fondamentali sulle possibilità e modalità di outsourcing per le startup raccolti in occasione di una recente tavola rotonda organizzata da Startup Jobs Asia, alla quale hanno partecipato come relatori: Michael Cheng (web developer e startupper), Jeffrey Paine (partner di Golden Gate Ventures), Brendan Goh (founder di Pirate3D, startup nel settore della stampa 3D) e Jaryl Sim (dell’agenzia di web development Tinkerbox).

Il tema dell’outsourcing rappresenta una delle prime decisioni fondamentali che una startup si trova a dover affrontare, non tanto per capire se esternalizzare o meno alcune attività, quanto per stabilire quali attività esternalizzare e in che modo farlo.
Il post di Terence Lee si propone di riassumere ed elencare i punti più interessanti del dibattito.

1) Sai cosa stai facendo?

Tutti i relatori si sono detti d’accordo sul fatto che una startup molto giovane, agli inizi del suo percorso, spesso non ha ben chiara la strada da percorrere per realizzare la propria idea imprenditoriale: in questi casi, affidare alcune attività all’esterno ricorrendo all’outsourcing potrebbe essere la strada più giusta da percorrere.

Assumere dei dipendenti quando non si è ancora sicuri dei futuri passi della propria startup è infatti un rischio, che si traduce in un possibile spreco di risorse qualora la persona assunta dovesse ritrovarsi in realtà a non poter far nulla. L’outsourcing è invece un’ottima modalità per capire se c’è bisogno di svolgere determinate attività e, di conseguenza, se è necessario assumere qualcuno che se ne occupi.

Le startup più mature, invece, potrebbero trovarsi in difficoltà con l’outsourcing: spesso, infatti, dopo le prime fasi l’infrastruttura aziendale diventa troppo grande ed intrecciata per affidare ad esterni lo svolgimento di determinate attività.

2) La startup è product-based o ad alto contenuto tecnologico?

La natura di una startup ha una rilevanza fondamentale per capire se e cosa esternalizzare: per una società di e-commerce, ad esempio, la tecnologia non è sicuramente un aspetto fondamentale. In questo caso, conviene esternalizzare la costruzione del sito web aziendale, riuscendo ad ottenere qualcosa di semplice e funzionale in maniera relativamente semplice e veloce.

Viceversa, una startup technology-based, nella quale è fondamentale la proprietà intellettuale, ha bisogno di assumere uno sviluppatore software in-house. Non è il caso, quindi, di affidarsi all’outsourcing, ma è preferibile sviluppare il codice da zero all’interno dell’azienda.

3) Che tipo di attività si vuole affidare in outsourcing?

Può essere molto difficile trovare delle persone in possesso di determinate tipologie di competenze da assumere. Pirate3D, ad esempio, ha avuto grosse difficoltà per il mechanical development, attività di importanza basilare per un’azienda che costruisce stampanti 3D.

In casi come questi l’outsourcing rappresenta una soluzione molto efficace per una startup agli inizi: con il tempo, dopo una certa crescita e dopo aver eventualmente raccolto i primi capitali, si può provare a portare le funzioni inizialmente esternalizzate in-house.

Un altro aspetto fondamentale di cui tener conto è la natura delle attività che si intende affidare in outsourcing: ad esempio, Goh afferma che è possibile esternalizzare le attività sensibili solo fin quando i fornitori non sanno come le parti da loro sviluppate si inseriscono nel processo complessivo.

In generale, il consiglio è che le attività che possono essere esternalizzate non devono essere critiche nè sensibili, il rischio deve essere sempre ridotto ai minimi termini.

4) Il fornitore prescelto è startup-oriented?

Si tratta di una discriminante fondamentale: Tinkerbox, ad esempio, è una società fortemente orientata alle startup e i suoi lavori di sviluppo software per startup rappresentano alcune delle best practices del settore.

L’atteggiamento di un fornitore startup-oriented è quello di insegnare ed educare le startup all’importanza della qualità e della produttività aziendale.

5) Nel tuo team vuoi dei generali o dei fanti?

Tutti i relatori della tavola rotonda sono stati d’accordo su un punto: i dipendenti sono solitamente disposti a lavorare di più rispetto ai fornitori.

Un fornitore in outsourcing ha sicuramente interesse a svolgere al meglio il compito che gli è stato affidato, a portare a termine il proprio lavoro nel migliore dei modi, ad aiutare la startup ad avere successo: ma c’è un confine che i fornitori non attraversano.

I dipendenti, invece, sono disposti ad andare oltre le semplici attività “di routine” per le quali sono stati assunti, perché fanno propria la vision e la mission della startup.

6) Può essere utile esternalizzare attività a società estere?

Anche se ci sono alcuni Paesi in cui determinate attività costano meno, coinvolgere persone troppo lontane ha dei costi nascosti molto ingenti. Spesso, un team costruito in questo modo è più lento e rallenta il progresso dell’intera startup.

7) Sai essere un buon cliente per i tuoi fornitori?

Un buon cliente è colui che sa esattamente ciò che vuole e sa spiegarlo al proprio fornitore: quando sceglie di ricorrere all’outsourcing, la startup deve avere un atteggiamento altamente collaborativo con i fornitori.

Inoltre, spesso una mancata corrispondenza tra i risultati finali e le aspettative del cliente dipendono da una cattiva comunicazione: bisogna saper spiegare fin dall’inizio cosa si vuole ed effettuare il più spesso possibile dei check-in per seguire i progressi del fornitore.

Nel caso in cui la startup abbia dei problemi a comunicare ogni giorno con l’agenzia fornitrice, è utile chiedere fin dall’inizio a quest’ultima di inviare dei report quotidiani.

8) Stai cercando di assumere qualcuno attraverso l’outsourcing?

Anche se può sembrare rischioso, in realtà la pratica di assumere qualcuno con delle particolari skills mentre sta lavorando per l’agenzia fornitrice è molto diffusa.

Tra i relatori, il founder di Tinkerbox spiega che il modello della sua agenzia è basato esattamente sull’attrarre persone di talento, per poi rilasciarli nuovamente sulla scena startup.

Inoltre, vedere come lavora una persona affidandogli delle attività in outsourcing per brevi periodi può essere un modo efficace ed economico per testare le sue capacità e competenze prima di assumerla.

9) Ti interessa la reputazione del tuo fornitore?

Le startup si affidano molto spesso alla reputazione dell’agenzia per prendere le proprie decisioni sull’outsourcing: si tratta di un approccio che può essere sicuramente valido. Tuttavia, Cheng mette in guardia sul fatto che le società si evolvono, e chi in passato ha lavorato male non è detto che continui a farlo.

In ogni caso, un approccio utile per testare l’efficacia dei fornitori è quello di “tenergli il guinzaglio corto”: significa affidargli dei piccoli compiti e, se svolti bene, affidargli mansioni più importanti. Si tratta di un approccio che consente di costruire la fiducia ed, eventualmente, affidare un progetto completo al fornitore.

Un altro approccio utile consiste nell’affidare un lavoro di breve durata a due o tre agenzie contemporaneamente, per stabilire i loro standard e poi scegliere il migliore.

10) Cosa pensano i vostri investitori del outsourcing?

I founders di una startup che ha raccolto capitali da investitori devono sicuramente tenere in considerazione la loro opinione quando si trovano a dover scegliere se ricorrere o meno all’outsourcing.

Paine, relatore della tavola rotonda ed investitore, ha una risposta piuttosto semplice per la questione: “Il vostro obiettivo è quello di fare quello che dovete. Che lo facciate da soli, o che paghiate qualcuno per farlo, non ha importanza”.

Inoltre, Paine spiega che spesso per le startup più mature è preferibile avere i propri team in-house, mentre le giovani startup dovrebbero affidarsi all’outsourcing almeno fino a quando non saranno pronte a gestire un team di dipendenti.

L’articolo originale è disponibile al link: http://www.techinasia.com/10-questions-outsourcing-work-startup/?utm_source=feedly&utm_reader=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=10-questions-outsourcing-work-startup

Napoli, 04/04/2014

TechGarage Day di VulcanicaMente: dal talento all’impresa 2: appuntamento domani a Castel dell’Ovo!

Qui al CSI – Centro Servizi Incubatore Napoli Est è tutto pronto per l’evento finale di VulcanicaMente 2: il TechGarage Day sarà ospitato domani, 28 marzo, dalla Sala Compagna di Castel dell’Ovo (Napoli).

L’appuntamento è fissato per le ore 10:00, sarà Gianluca Dettori a moderare l’evento durante il quale i 9 progetti finalisti si sfideranno a colpi di pitch di fronte ad una giuria di esperti in materia di startup, investitori, business angel, rappresentanti delle istituzioni e giornalisti.

Il TechGarage Day di VulcanicaMente 2 è un’importante opportunità di networking ed è l’occasione per conoscere meglio l’ecosistema startup partenopeo: l’evento è gratuito e aperto al pubblico, basta registrarsi a questo link: https://www.incubatorenapoliest.it/event/techgarage-day-di-vulcanicamente-2/

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Pubblicato in GU il decreto che rende ufficialmente operative le agevolazioni fiscali per investimenti in startup innovative

Si è concluso l’iter legislativo per l’attuazione degli incentivi fiscali per investimenti in startup innovative: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 66 del 20/03/2014) del Decreto 30 gennaio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, diventano operative le previsioni contenute dall’art. 29 del Decreto Sviluppo Bis n. 179/2012 (convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012).

Le agevolazioni riguardano gli investimenti effettuati in una o più startup innovative nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012 (art. 2): si tratta quindi di agevolazioni fiscali inerenti il triennio 2013/2015.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle società (IRES).

Gli investimenti agevolabili possono essere effettuati anche indirettamente, attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative. Vediamo più nello specifico come funzionano le due tipologie di agevolazioni:

1) IRPEF: per investimenti in startup innovative fino ad un limite massimo di 500.000 euro per ciascun periodo di imposta, si prevede una detrazione pari al 19% dell’importo investito. La percentuale cresce al 25% in caso di investimenti in startup a vocazione sociale o in startup innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti/servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore energetico.

2) IRES: per investimenti in startup innovative fino ad un limite massimo di 1,8 milioni di euro per ciascun periodo di imposta, si prevede una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% dell’importo investito. La percentuale cresce al 27% in caso di investimenti in startup a vocazione sociale o in startup innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti/servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore energetico.

Il Decreto entra ufficialmente in vigore a partire da oggi 21/03/2014: a questo link, il testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Napoli, 21/03/2014

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