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Tag: decreto lavoro

S.r.l. Semplificate: il modello standard e le novità del Decreto Lavoro

In riferimento alle novità introdotte dal D.L. n. 76/2013 (il cosiddetto “Decreto Lavoro”), delle quali avevamo parlato in questo recente post nel nostro blog, segnaliamo che il Consiglio Nazionale del Notariato ha diffuso una nota in data 18 settembre 2013.

Nella nota, viene affermato che una SrlS può essere costituita anche senza che venga modificato, con un nuovo decreto, il modello standard di atto costitutivo individuato dal D.M. n.138/2012 per recepire le novità apportate dal D.L. n. 76/2013.
Il modello standard deve intendersi come già corretto, nel senso che “deve intendersi immediatamente modificato nelle clausole incompatibili con il D.L. n. 76/2013, le quali dovranno pertanto essere omesse”.

La forma societaria della Srl semplificata è molto diffusa tra le startup, soprattutto per il regime di agevolazioni che prevede (qui, il nostro approfondimento sul tema): se anche tu vuoi provare a fondare la tua startup, il CSI – Centro Servizi Incubatore Napoli Est ti offre l’opportunità di partecipare alle selezioni per la seconda edizione di VulcanicaMente: dal talento all’impresa.

Mancano ancora poche ore alla deadline per partecipare al TechDay, l’evento di scouting che si terrà domani e dopodomani al PAN – Palazzo delle Arti Napoli: hai tempo fino alle 23:59 di oggi per compilare il form di iscrizione: visita subito la sezione Eventi & Iniziative del sito internet www.incubatorenapoliest.it e metti in gioco la tua idea innovativa!

Napoli, 23/09/2013

Dal Decreto Lavoro, requisiti più accessibili per creare una Startup Innovativa

Con la conversione in legge del Decreto Lavoro, da oggi è più facile costituire una startup innovativa in Italia.

Le modalità e condizioni di accesso alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese sono più semplici e meno restrittive: riguardo a uno dei “tre ulteriori requisiti”, ad esempio, da oggi non è più necessario che i 2/3 della forza lavoro siano composti da ricercatori e dottori di ricerca.

Con le modifiche attuate dal Decreto Lavoro all’art. 25 del Decreto Sviluppo Bis, basta che i 2/3 della forza lavoro della startup siano in possesso di laurea magistrale per soddisfare uno dei requisiti richiesti.

L’Italia sembra sempre più propensa ad agevolare la nascita e lo sviluppo di startup innovative sul territorio nazionale.

Anche il CSI – Incubatore Napoli Est contribuisce a questo processo con la nuova edizione di VulcanicaMente: dal talento all’impresa, offrendo gratuitamente postazioni di lavoro, servizi, mentorship, networking e formazione a chiunque abbia un’idea creativa o le competenze per dar vita ad un’impresa innovativa!

Puoi partecipare anche tu a VulcanicaMente 2 iscrivendoti subito a uno degli eventi di scouting: a te la scelta, Barcamper o TechDay?

Napoli, 01/08/2013

Dal Decreto Lavoro, 80 milioni di euro per Autoimprenditorialità e Autoimpiego nelle regioni del Mezzogiorno

Abbiamo già parlato (in questo post di qualche giorno fa) di alcune misure particolarmente interessanti per le startup contenute nel D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, ribattezzato “Decreto Lavoro”: tra le previsioni del Decreto ritroviamo anche la destinazione di 80 milioni di euro (suddivisi nel triennio 2013/2015) per finanziare le iniziative di Autoimpiego e Autoimprenditorialità, i cui fondi erano stati recentemente esauriti, nelle regioni del Mezzogiorno.

Le misure dedicate ad Autoimpiego e Autoimprenditorialità sono contenute nel Decreto Legislativo n. 185/2000, che definisce tutti gli aspetti fondamentali di questa tipologia di finanziamento: di seguito elenchiamo le caratteristiche principali dei due strumenti, secondo la normativa attualmente in vigore e contenuta rispettivamente ai Titoli I e II del D.lgs. 185/2000.

Autoimprenditorialità

Le agevolazioni dell’Autoimprenditorialità si rivolgono a giovani imprenditori under 35 e, in particolare, le società devono devono avere una maggioranza (numerica e in quote di partecipazione) composta da soggetti di età compresa tra 18 e 35 anni.
Inoltre, le società abbiano sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di riferimento e i soci devono essere residenti in tali territori da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda.

Le società possono essere di nuova costituzione, oppure già esistenti purché sane dal punto di vista economico e finanziario e in attività da almeno tre anni all’atto di presentazione della domanda.
Sono escluse dallo strumento dell’Autoimprenditorialità le ditte individuali, le società di fatto e le società aventi socio unico.

Le agevolazioni dell’Autoimprenditorialità sono essere erogate sotto forma di un mix tra contributo a fondo perduto e mutuo agevolato, e possono arrivare a coprire fino al 90% dell’investimento.

Lo strumento in questione riguarda società e cooperative in vari settori produttivi e si suddivide in tre settori di riferimento:

Produzione di beni e servizi alle imprese: per investimenti fino a 2.582.000 euro nei settori della produzione di beni in agricoltura, industria e artigianato oppure nella fornitura di servizi alle imprese. Sono escluse le attività nei settori commerciale, socio-sanitario, siderurgico, costruzione navale e delle fibre sintetiche. La durata minima dell’attività di impresa prevista dal progetto è pari a 5 anni.

Fornitura di servizi: per investimenti fino a 516.000 euro nei settori fruizione dei beni culturali, turismo, manutenzione di opere civili e industriali, tutela ambientale, innovazione tecnologica, agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali. Anche in questo caso, l’attività di impresa prevista dal progetto deve avere una durata minima pari a 5 anni.

Cooperative sociali: per investimenti fino a 516.000 euro per cooperative di nuova costituzione, con il limite che si abbassa a 258.000 euro per cooperative già esistenti. Le iniziative possono riguardare i settori della produzione di beni in agricoltura, industria e artigianato oppure nella fornitura di servizi alle imprese. L’agevolazione riguarda le cooperative “di tipo b”, composte per almeno il 30% da persone svantaggiate ed esclude le cooperative “di tipo a” che gestiscono servizi educativi e socio-sanitari. Vale anche per le cooperative il limite minimo di 5 anni.

Autoimpiego

L’Autoimpiego si rivolge a maggiorenni non occupati e residenti da almeno 6 mesi nei territori di riferimento, che vogliano avviare piccole attività imprenditoriali: si favorisce in questo modo la creazione di nuova occupazione e di nuovo tessuto imprenditoriale sul territorio.

Le imprese devono avere sede legale, amministrativa e operativa nel territorio nazionale ed è prevista una verifica dell’effettivo possesso da parte dei soggetti richiedenti delle competenze necessarie alla realizzazione dell’iniziativa.

I finanziamenti vengono erogati anche in questo caso sotto forma di un mix tra contributo a fondo perduto e mutuo agevolato, e possono riguardare gli investimenti, la gestione dell’attività di impresa e la copertura di servizi di assistenza tecnica e gestionale con una copertura che arriva al 100% dell’investimento.

Anche l’Autoimpiego, come l’Autoimprenditorialità, prevede tre possibili iniziative per l’accesso alle agevolazioni:

Lavoro Autonomo: è riservato alle ditte individuali, per investimenti non superiori a 25.823 euro. Le attività possono riguardare qualsiasi settore nell’ambito della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio. L’attività di impresa dovrà essere svolta per almeno 5 anni dall’ammissione alle agevolazioni. La parte del finanziamento concessa sotto forma di mutuo agevolato dovrà essere restituita in 5 anni.

Franchising: in forma di ditta individuale o di società di capitali, permette l’attivazione di contratti di franchising nel settore con una serie di Franchisor convenzionati. Anche per il franchising, l’attività di impresa dovrà essere svolta per almeno 5 anni dall’ammissione alle agevolazioni. La parte del finanziamento concessa sotto forma di mutuo agevolato dovrà essere restituita in 7 anni.

Microimpresa: i progetti dovranno essere realizzati da società di persone di piccole dimensioni per investimenti massimi previsti fino a 129.114 euro. Le iniziative finanziabili riguardano il settore della produzione di beni e della fornitura di servizi, pertanto è escluso il commercio. Le agevolazioni sono in parte sotto forma di contributo a fondo perduto e in parte di finanziamento a tasso agevolato, da restituire in 7 anni. Anche in questo caso è previsto che le attività di impresa proseguano per almeno 5 anni.

Il Soggetto Gestore per il funzionamento degli strumenti di Autoimprenditorialità e Autoimpiego è Invitalia: per maggiori informazioni il link di riferimento è http://www.invitalia.it/site/ita/home.html

Napoli, 09 luglio 2013

Decreto Lavoro: cosa cambia per le start up innovative e le s.r.l. semplificate e a capitale ridotto?

Il DL n. 76 del 28/06/2013, soprannominato “Decreto Lavoro“, ha introdotto una serie di novità di particolare interesse per le start-up innovative, prevedendo una serie di emendamenti e modifiche al Decreto Sviluppo bis (DL 179/2012, convertito con modificazioni con legge n. 221/2012: qui il testo coordinato) ed apportando delle importanti variazioni alla normativa prevista per le s.r.l. semplificate con conseguenze riguardanti le s.r.l. a capitale ridotto.

Le modifiche introdotte dal Decreto Lavoro, in attesa della conversione in legge, andranno così a modificare il quadro normativo attualmente previsto per start up innovative, s.r.l. semplificate e a capitale ridotto, approfondito qualche tempo fa in questo articolo del nostro blog. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le novità del DL 76/2013, partendo da quelle espressamente riguardanti le start up innovative.

In particolare, le modifiche al Decreto Sviluppo bis riguardano l’articolo 25, che contiene i requisiti e criteri di accesso al regime di agevolazioni previsto per le start up innovative: con il Decreto Lavoro sono previste modalità di accesso meno restrittive, con la conseguenza di poter agevolare un bacino più ampio di nuove imprese italiane.

Innanzitutto, è abrogata la disposizione che richiedeva che la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria fosse detenuta da persone fisiche dal momento della costituzione e per i successivi 24 mesi. Ciò significa che le start up innovative possono prevedere fin dall’inizio la partecipazione di persone giuridiche, come ad esempio spin off universitari e fondi di investimento.

Il Decreto Lavoro si focalizza poi sui tre “ulteriori requisiti” per le start up innovative, riguardanti le spese di ricerca e sviluppo, l’impiego di forza lavoro in possesso di titoli universitari e/o esperienze nel campo della ricerca e la titolarità (o licenza) di una privativa industriale. In particolare:

– è previsto l’abbassamento dal 20% al 15% per quanto riguarda l’importo delle spese di ricerca e sviluppo rispetto al maggior valore fra costo e valore della produzione;

– si aggiunge la possibilità di rientrare nel regime agevolato rivolto alle start up innovative nei casi in cui almeno i 2/3 della forza lavoro della società sia costituita da persone in possesso di laurea magistrale;

– viene estesa la possibilità di utilizzo del regime dedicato alle start up innovative a tutte le società titolari di un software originario registrato presso la SIAE (quest’ultima disposizone è rivolta soprattutto alle start up innovative nel settore digitale).

Come accennato, anche le modifiche apportate al regime delle s.r.l. semplificate rappresentano una novità interessante per le start up innovative, che spesso si costituiscono in questa forma societaria che prevede la possibilità di versare un capitale sociale iniziale di un euro.

Con le nuove previsioni di legge, non è più previsto il limite di età (35 anni) nè per la costituzione nè per la cessione di quote di una s.r.l. semplificata, e decade anche l’obbligo di scegliere gli amministratori tra i soci: a questo punto, non ci sono più differenze sostanziali tra s.r.l. semplificata ed s.r.l. a capitale ridotto.

Il Decreto Lavoro, pertanto, prevede l’abrogazione completa delle società a capitale ridotto, e quelle già costituite e regolarmente iscritte al Registro delle Imprese verranno ridenominate “ex lege” Società a responsabilità limitata semplificate. Con l’approvazione del Decreto Lavoro, quindi, sarà esteso a tutte le s.r.l. “minori” il vantaggio dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria all’atto dell’iscrizione al Registro delle Imprese. Le società che decideranno di adottare il modello standard di atto costitutivo saranno inoltre esonerate dal pagamento degli oneri notarili: entrambe le agevolazioni erano in precedenza riservate alle s.r.l. semplificate, mentre le s.r.l. a capitale ridotto ne erano escluse. Infine, si estende anche alle s.r.l. semplificate, inoltre, la possibilità di nominare amministratori che non siano necessariamente soci, come previsto per le s.r.l. a capitale ridotto.

Napoli, 01/07/2013