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Tag: decreto competitività

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 19 febbraio 2015 ha chiarito alcuni aspetti inerenti il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto nel nostro ordinamento con D.L. n° 91 del 24/06/2014 (Decreto Competitività), convertito in legge n. 116 dell’11/08/2014 (qui, il nostro post sull’argomento).

Si tratta di un’agevolazione fiscale applicabile agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015, per un importo minimo pari a 10.000 euro: l’agevolazione consiste in un credito d’imposta riconosciuto nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. Per imprese costituite da meno di cinque anni, il calcolo della media va effettuato sul numero di anni di attività. Per imprese neo-costituite il credito d’imposta si applica “con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta“.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: come funziona?

 

SOGGETTI BENEFICIARI: tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico e dal regime contabile adottato: gli investimenti, però, devono essere destinati a strutture produttive localizzate su territorio nazionale italiano.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche alle imprese costituite dopo l’entrata in vigore del Decreto Competitività, quindi successivamente al 25 giugno 2014.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI: investimenti in beni strumentali nuovi “compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007“. Per “beni strumentali” si intendono quei beni utilizzati per lo svolgimento dell’attività di impresa, che siano durevoli ed adatti ad essere impiegati nel processo produttivo.
Sono esclusi, quindi, i beni destinati alla vendita e i materiali di consumo.

UTILIZZO E RILEVANZA DEL CREDITO D’IMPOSTA: il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e va ripartito in tre quote annuali di pari importo, da sottrarre ai versamenti dovuti. La prima quota annuale è utilizzabile “a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento“: ad esempio, per gli investimenti effettuati nel 2014, il credito d’imposta sarà utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2016. Le altre due quote, di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2017 e dal 1° gennaio 2018.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate contiene, inoltre, una serie di esempi di calcolo per il credito d’imposta in beni strumentali nuovi previsti dal Decreto Competitività.

LINK UTILI:

– Testo della Circolare n. 5 del 19 febbraio 2015 – Agenzia delle Entrate: disponibile qui;

– Testo del Decreto Competitività – D.L. n. 91 del 24 giugno 2014: disponibile qui.

Napoli, 25/02/2015

Nuove agevolazioni per il rilancio e lo sviluppo delle imprese italiane: il credito di imposta per investimenti in beni strumentali del Decreto Competitività

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto Competitività”: si tratta del D.L. n. 91 del 24/06/2014, che prevede all’art. 18 un’agevolazione destinata alle imprese: si tratta di un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, destinati al rilancio e alla crescita dell’impresa.

Il credito d’imposta previsto dal Decreto Competitività si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dalle imprese per rinnovare le proprie strutture produttive ubicate sul territorio nazionale italiano.

I beni strumentali acquistati dalle imprese devono rientrare nella tabella ATECO (divisione 28), e il credito di imposta sarà pari al 15% degli investimenti effettuati tra il 25/06/2014 e il 30/06/2015.

Il credito d’imposta sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione: la prima quota annuale potrà essere utilizzata a partire dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.

Inoltre, il credito di imposta andrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento dell’agevolazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta in cui il credito sarà utilizzato.

Per maggiori dettagli, il testo integrale del D.L. n. 91 del 24/06/2014 è consultabile al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/24/14G00105/sg

Napoli, 30/06/2014