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Tag: contratti di ricerca

Credito d’imposta per R&S: i dettagli e le informazioni sul Bonus Ricerca per startup e imprese

Diventa pienamente operativo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 174 del 29 luglio 2015) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 maggio 2015, il Credito d’imposta per attività in Ricerca & Sviluppo.

Per spiegare nel dettaglio le modalità di fruizione e il funzionamento dell’agevolazione, lo scorso 28 febbraio la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato una Circolare di chiarimento relativa alla nuova versione del cosiddetto “Bonus Ricerca”, o credito d’imposta per attività in R&S.
Previsto dalla Legge di Stabilità 2015, il Bonus Ricerca è un’agevolazione aperta a tutte le imprese italiane (indipendentemente dalle dimensioni, dal fatturato, dalla forma societaria) che effettueranno, nei periodi di imposta dal 2015 al 2019, spese per attività di R&S per un ammontare annuo pari ad almeno 30.000 €.

R&S
Bonus Ricerche: credito d’imposta per R&S

 

Come abbiamo visto qualche tempo fa, in questo post del nostro blog, il Credito di imposta previsto dalla Legge di Stabilità 2015 modifica sostanzialmente la precedente versione prevista da Destinazione Italia: il bonus è infatti destinato a tutti i titolari di reddito di impresa, senza vincoli di alcun tipo, mentre in precedenza era riservato ad imprese con un fatturato annuo inferiore a 500.000 €.

Inoltre, il nuovo Credito di imposta per attività di R&S si differenzia dal precedente per quanto riguarda la decorrenza: in precedenza, il limite temporale era infatti fissato al 31 dicembre 2016, mentre oggi è possibile beneficiare del bonus per investimenti in attività di R&S effettuati nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019.

Ancora, il Bonus Ricerca funziona su basi di automaticità: non sono previste istanze telematiche per richiederlo e i controlli vengono effettuati esclusivamente ex post.
Il Bonus Ricerca, inoltre, non rientra nella natura degli Aiuti di Stato ai sensi della normativa comunitaria, pertanto non richiede l’approvazione della Commissione Europea.

Novità sostanziale del nuovo Credito d’imposta per attività di R&S è la maggiorazione premiale prevista per attività di R&S svolte attraverso il ricorso a contratti di ricerca, con università, enti, imprese e startup. Tale premialità è prevista anche per le attività di R&S svolte da personale altamente qualificato.
Secondo la Legge di Stabilità, tale premialità consiste nell’aumento dell’aliquota per il calcolo del credito, che passa dal 25% al 50% al ricorrere delle due situazioni sopra citate.

Il Credito d’imposta per attività in R&S può quindi essere ottenuto da qualsiasi impresa in Italia, a prescindere dalle dimensioni e dalla forma societaria, nel rispetto dei seguenti limiti:

Limite minimo di spesa: 30.000 € annui;
Limite massimo di credito: 5 milioni € annui.

Le attività di R&S considerate ammissibili sono, ad esempio, quelle relative a lavori sperimentali o teorici di “ricerca fondamentale”; ricerca pianificata e indagini critiche per acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi (o migliorare prodotti, processi e servizi già esistenti); acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti per piani, progetti o disegni di nuovi prodotti, processi o servizi (o per il miglioramento di quelli esistenti).

Riguardo, invece, alle spese ammissibili per la determinazione del Credito d’imposta ricordiamo:

1) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di R&S;
2) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio;
3) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca, organismi equiparati, altre imprese, startup innovative;
4) competenze tecniche e privative industriali.

COME SI CALCOLA L’AMMONTARE DEL BONUS

Tornando alla Circolare del 28 febbraio 2015, particolarmente rilevanti sono i chiarimenti sulle modalità di determinazione del bonus: bisogna infatti calcolare la spesa incrementale, partendo dalla media degli investimenti in R&S effettuati nei tre periodi di imposta precedenti.
Per le nuove imprese, in attività da meno di tre anni, la media va calcolata sull’intero periodo a partire dalla costituzione.

Tale media va confrontata con il totale degli investimenti in R&S realizzati nel periodo di imposta per il quale si intende beneficiare del Bonus Ricerca: da questo confronto si ottiene la spesa incrementale.
La spesa incrementale, infine, va moltiplicata per l’aliquota di riferimento: in generale, il 25%, se incorrono i due casi precedentemente segnalati l’aliquota da considerare è invece pari al 50%.

Per maggiori informazioni e dettagli, la Circolare del 28 febbraio 2015 è scaricabile in formato PDF al seguente link: http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/739

Napoli, 05/03/2015

Il Regime Patent Box: ulteriori chiarimenti sulle agevolazioni per startup e imprese

Alcune settimane fa (in questo post del nostro blog) abbiamo affrontato il tema del Regime Patent Box, che prevede delle agevolazioni fiscali per imprese che gestiscono nella propria attività i cosiddetti “beni intangibili” (ad esempio, marchi e brevetti).

Il Regime Patent Box è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge di Stabilità 2015, ampliato dal decreto legge Investment Compact ed è attualmente in attesa del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) che servirà a dettagliare le modalità attuative dell’agevolazione.

TAX
Agevolazioni fiscali alle imprese: il Regime Patent Box

 

In particolare, il Patent Box è un regime di detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, applicabile a tutti i titolari di reddito di impresa. Si tratta di un regime opzionale irrevocabile della durata di cinque anni.

Il Patent Box può essere applicato ai redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, processi, formule e informazioni acquisite dalle esperienze in campo industriale, commerciale e scientifico giuridicamente tutelabili.

L’opzione del regime Patent Box è applicabile a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi a partire dal 2015: in particolare, per il 2015 l’aliquota prevista è del 30%, che sale al 40% nel 2016 e al 50% nel 2017.

Le agevolazioni sono applicabili ai redditi per utilizzo diretto, cessione o concessione in uso di beni intangibili. In particolare, per il caso di utilizzo diretto, la quota parte di reddito si calcola attraverso una procedura di ruling in accordo con l’Agenzia delle Entrate: grazie alla procedura di ruling, sarà possibile determinare l’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e i criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili a quelli positivi.

Altra caratteristica fondamentale del regime Patent Box è che la detassazione dei redditi derivanti da marchi e brevetti è indissolubilmente collegata alle spese per attività di R&S, anche mediante contratti di ricerca stipulati con altri enti, università e imprese: l’agevolazione, infatti, è concedibile esclusivamente se l’impresa svolge attività di R&S sui beni immateriali oggetto di detassazione.

Inoltre, la quota di reddito agevolabile si determina in base al rapporto dei costi per attività di R&S sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti per produrre il bene in questione. In particolare, la quantificazione dei costi di R&S è determinante per l’entità dell’agevolazione concedibile: tali costi, infatti, possono essere incrementati fino al 30% se sostenuti attraverso acquisizione del bene materiale o con contratti di ricerca.

Di conseguenza, se l’assenza di costi in attività di R&S non permette l’accesso alle agevolazioni del Patent Box, la presenza di scarsi costi in attività di R&S potrebbe rendere l’agevolazione poco appetibile.

Riguardo, infine, ai costi ammissibili per attività di R&S e alle modalità di calcolo di questi ultimi occorre attendere il decreto ministeriale cui si è accennato in precedenza.

FONTE: Italia Oggi

Napoli, 04/03/2015

Il regime Patent Box: agevolazioni fiscali per imprese che lavorano con beni immateriali

La Legge di Stabilità 2015 (n. 190/2014, commi da 37 a 45) prevede il cosiddetto regime “Patent Box”, destinato alle imprese che gestiscono beni immateriali (intangibles): si tratta di un regime opzionale di tassazione agevolata di cui le imprese potranno usufruire a partire dal 2015.

La normativa in questione nasce per arginare eventuali fenomeni di delocalizzazione dei beni immateriali, cercando al contempo di incentivare il rientro in Italia di tali beni (in particolare marchi e brevetti) che gruppi italiani localizzano oggi all’estero. Anche altri paesi Europei prevedono infatti un regime agevolatorio simile, condizione che ha accentuato negli anni un fenomeno per cui le imprese italiane delocalizzavano all’estero le attività basate su beni intangibili allo scopo di usufruire del regime di tassazione esistente in altri Paesi.
La nuova normativa italiana cerca di arginare tale fenomeno, differenziandosi dai regimi Patent Box di altri stati europei per la caratteristica di estendersi, come vedremo, a tutte le tipologie di intangibles.

Come affermato ai commi 37 e 38, l’agevolazione Patent Box è riservata ai titolari di reddito di impresa: sono coinvolte tutte le tipologie di forma giuridica, imprese di ogni dimensione e con qualsiasi tipologia di regime contabile (società di persone e di capitali, imprese individuali, organizzazioni italiane non residenti in territorio nazionale ma comunque residenti in Paesi “white list” – i Paesi “white list” sono quelli in cui esiste un accordo per evitare la doppia imposizione e con cui sia possibile scambiare le informazioni necessarie).

Riguardo alle tipologie di beni immateriali per i quali è possibile richiedere l’applicazione del regime Patent Box, il comma 39 stabilisce che è possibile detassare i redditi derivanti dall’utilizzo “delle opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonchè di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili“.

In particolare, per “marchi d’impresa funzionalmente equivalenti a brevetti” il legislatore provvede a chiarire che tali marchi sono quelli per il cui mantenimento, accrescimento o sviluppo è necessario il sostenimento di spese per attività di ricerca e sviluppo.
Non è obbligatoria la registrazione del bene immateriale, ma deve trattarsi di beni per cui la legislazione prevede “potenzialmente” la protezione; sono inoltre esclusi in ogni caso dall’agevolazione i marchi esclusivamente commerciali.

Come accennato in apertura, il regime di agevolazione Patent Box è esercitabile a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi in generale a partire dal 2015.
Per usufruire delle agevolazioni fiscali è necessario esercitare l’opzione, che è irrevocabile e valida per 5 anni.
Il regime Patent Box rileva ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, anche ai fini IRAP.

L’agevolazione del regime Patent Box consiste nell’esclusione da imposizione dei redditi per utilizzo diretto, per cessione o per concessione in uso dei beni intangibili:

 in caso di utilizzo diretto: sarà esclusa da imposizione la quota parte del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali, determinata in base ad una procedura di ruling internazionale. Le percentuali di detassazione previste sono: 30% per il 2015, 40% per il 2016, 50% per il 2017;

 in caso di concessione in uso: l’esclusione da imposizione sarà applicata ai relativi redditi secondo le percentuali di detassazione del30% per il 2015, 40% per il 2016, 50% per il 2017.

 in caso di cessione: il regime di tassazione agevolata si applica anche al reddito delle plusvalenze derivate dalla cessione dei beni immateriali. In questo caso, la detassazione è integrale a condizione che entro la fine del secondo periodo di imposta successivo alla cessione almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito per attività di manutenzione e sviluppo di altri beni intangibili agevolabili.

Infine, i commi 41 e 42 trattano l’argomento delle condizioni per usufruire delle agevolazioni del regime Patent Box: è necessario che i soggetti richiedenti svolgano attività di ricerca e sviluppo, anche attraverso contratti di ricerca stipulati con Università ed Enti di ricerca. Tali contratti di ricerca devono essere finalizzati alla produzione dei beni intangibili oggetto del regime in questione.
Il calcolo della quota di reddito e del valore della produzione oggetto di agevolazione è definita dal rapporto tra costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per mantenimento, accrescimento e sviluppo del bene e costi complessivi sostenuti per produrre il bene.

Per maggiori informazioni e approfondimenti, il testo integrale della Legge di Stabilità 2015 è pubblicato in G.U. n. 300 del 29/12/2014 ed è rintracciabile al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg

FONTE: Fiscal Focus

Napoli, 20/01/2015