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Credito d’imposta per R&S: i dettagli e le informazioni sul Bonus Ricerca per startup e imprese

Diventa pienamente operativo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 174 del 29 luglio 2015) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 maggio 2015, il Credito d’imposta per attività in Ricerca & Sviluppo.

Per spiegare nel dettaglio le modalità di fruizione e il funzionamento dell’agevolazione, lo scorso 28 febbraio la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato una Circolare di chiarimento relativa alla nuova versione del cosiddetto “Bonus Ricerca”, o credito d’imposta per attività in R&S.
Previsto dalla Legge di Stabilità 2015, il Bonus Ricerca è un’agevolazione aperta a tutte le imprese italiane (indipendentemente dalle dimensioni, dal fatturato, dalla forma societaria) che effettueranno, nei periodi di imposta dal 2015 al 2019, spese per attività di R&S per un ammontare annuo pari ad almeno 30.000 €.

R&S
Bonus Ricerche: credito d’imposta per R&S

 

Come abbiamo visto qualche tempo fa, in questo post del nostro blog, il Credito di imposta previsto dalla Legge di Stabilità 2015 modifica sostanzialmente la precedente versione prevista da Destinazione Italia: il bonus è infatti destinato a tutti i titolari di reddito di impresa, senza vincoli di alcun tipo, mentre in precedenza era riservato ad imprese con un fatturato annuo inferiore a 500.000 €.

Inoltre, il nuovo Credito di imposta per attività di R&S si differenzia dal precedente per quanto riguarda la decorrenza: in precedenza, il limite temporale era infatti fissato al 31 dicembre 2016, mentre oggi è possibile beneficiare del bonus per investimenti in attività di R&S effettuati nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019.

Ancora, il Bonus Ricerca funziona su basi di automaticità: non sono previste istanze telematiche per richiederlo e i controlli vengono effettuati esclusivamente ex post.
Il Bonus Ricerca, inoltre, non rientra nella natura degli Aiuti di Stato ai sensi della normativa comunitaria, pertanto non richiede l’approvazione della Commissione Europea.

Novità sostanziale del nuovo Credito d’imposta per attività di R&S è la maggiorazione premiale prevista per attività di R&S svolte attraverso il ricorso a contratti di ricerca, con università, enti, imprese e startup. Tale premialità è prevista anche per le attività di R&S svolte da personale altamente qualificato.
Secondo la Legge di Stabilità, tale premialità consiste nell’aumento dell’aliquota per il calcolo del credito, che passa dal 25% al 50% al ricorrere delle due situazioni sopra citate.

Il Credito d’imposta per attività in R&S può quindi essere ottenuto da qualsiasi impresa in Italia, a prescindere dalle dimensioni e dalla forma societaria, nel rispetto dei seguenti limiti:

Limite minimo di spesa: 30.000 € annui;
Limite massimo di credito: 5 milioni € annui.

Le attività di R&S considerate ammissibili sono, ad esempio, quelle relative a lavori sperimentali o teorici di “ricerca fondamentale”; ricerca pianificata e indagini critiche per acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi (o migliorare prodotti, processi e servizi già esistenti); acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti per piani, progetti o disegni di nuovi prodotti, processi o servizi (o per il miglioramento di quelli esistenti).

Riguardo, invece, alle spese ammissibili per la determinazione del Credito d’imposta ricordiamo:

1) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di R&S;
2) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio;
3) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca, organismi equiparati, altre imprese, startup innovative;
4) competenze tecniche e privative industriali.

COME SI CALCOLA L’AMMONTARE DEL BONUS

Tornando alla Circolare del 28 febbraio 2015, particolarmente rilevanti sono i chiarimenti sulle modalità di determinazione del bonus: bisogna infatti calcolare la spesa incrementale, partendo dalla media degli investimenti in R&S effettuati nei tre periodi di imposta precedenti.
Per le nuove imprese, in attività da meno di tre anni, la media va calcolata sull’intero periodo a partire dalla costituzione.

Tale media va confrontata con il totale degli investimenti in R&S realizzati nel periodo di imposta per il quale si intende beneficiare del Bonus Ricerca: da questo confronto si ottiene la spesa incrementale.
La spesa incrementale, infine, va moltiplicata per l’aliquota di riferimento: in generale, il 25%, se incorrono i due casi precedentemente segnalati l’aliquota da considerare è invece pari al 50%.

Per maggiori informazioni e dettagli, la Circolare del 28 febbraio 2015 è scaricabile in formato PDF al seguente link: http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/739

Napoli, 05/03/2015

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 19 febbraio 2015 ha chiarito alcuni aspetti inerenti il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto nel nostro ordinamento con D.L. n° 91 del 24/06/2014 (Decreto Competitività), convertito in legge n. 116 dell’11/08/2014 (qui, il nostro post sull’argomento).

Si tratta di un’agevolazione fiscale applicabile agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015, per un importo minimo pari a 10.000 euro: l’agevolazione consiste in un credito d’imposta riconosciuto nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. Per imprese costituite da meno di cinque anni, il calcolo della media va effettuato sul numero di anni di attività. Per imprese neo-costituite il credito d’imposta si applica “con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta“.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: come funziona?

 

SOGGETTI BENEFICIARI: tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico e dal regime contabile adottato: gli investimenti, però, devono essere destinati a strutture produttive localizzate su territorio nazionale italiano.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche alle imprese costituite dopo l’entrata in vigore del Decreto Competitività, quindi successivamente al 25 giugno 2014.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI: investimenti in beni strumentali nuovi “compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007“. Per “beni strumentali” si intendono quei beni utilizzati per lo svolgimento dell’attività di impresa, che siano durevoli ed adatti ad essere impiegati nel processo produttivo.
Sono esclusi, quindi, i beni destinati alla vendita e i materiali di consumo.

UTILIZZO E RILEVANZA DEL CREDITO D’IMPOSTA: il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e va ripartito in tre quote annuali di pari importo, da sottrarre ai versamenti dovuti. La prima quota annuale è utilizzabile “a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento“: ad esempio, per gli investimenti effettuati nel 2014, il credito d’imposta sarà utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2016. Le altre due quote, di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2017 e dal 1° gennaio 2018.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate contiene, inoltre, una serie di esempi di calcolo per il credito d’imposta in beni strumentali nuovi previsti dal Decreto Competitività.

LINK UTILI:

– Testo della Circolare n. 5 del 19 febbraio 2015 – Agenzia delle Entrate: disponibile qui;

– Testo del Decreto Competitività – D.L. n. 91 del 24 giugno 2014: disponibile qui.

Napoli, 25/02/2015

Smart&Start Italia: pubblicata la Circolare del MISE con tutti i dettagli. Domande a partire dal 16/02/2015

E’ stata pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico la Circolare n. 68032 del 10 dicembre 2014, che prevede chiarimenti e dettagli sul funzionamento del nuovo Smart&Start Italia: lo strumento prevede la possibilità di agevolazioni per start-up innovative su tutto il territorio nazionale, a differenza della precedente iniziativa che era focalizzata sulle Regioni dell’Obiettivo Convergenza e sui territori del Cratere Sismico Aquilano.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate esclusivamente on-line tramite la procedura che sarà attivata attraverso il portale dedicato all’iniziativa (http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home.html) a partire dal 16 febbraio 2015 (ore 12:00).

AGGIORNAMENTO 04/02/2015: On-line la modulistica per presentare domanda di agevolazione: http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home/presenta-la-domanda.html

Il nuovo strumento non prevede più due incentivi separati (Smart e Start), bensì un unico strumento denominato Smart&Start Italia, che sarà accessibile a start-up innovative in possesso dei seguenti requisiti:

– essere costituite da non oltre 48 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione,
– essere imprese di piccola dimensione,
– avere sede legale e operativa sul territorio nazionale italiano.

Possono accedere alle agevolazioni Smart&Start Italia, inoltre, team di persone fisiche che intendono avviare una start-up innovativa e cittadini stranieri in permesso del Visto Start-up. In questi ultimi due casi, i richiedenti dovranno costituire una start-up innovativa entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

Le domande saranno valutate dal Soggetto Gestore Invitalia secondo la procedura a sportello, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione.

Tra le informazioni richieste per la compilazione della domanda, la Circolare elenca (al punto 5.8):

– dati anagrafici e profilo del soggetto proponente,
– descrizione dell’attività proposta,
– analisi del mercato e relative strategie,
– aspetti tecnici ed economico-finanziari,
– una presentazione libera (pitch) del progetto composta da un massimo di 15 slide.

Riguardo alla tipologia di progetti ammissibili ai finanziamenti, i piani di impresa dovranno avere: un significativo contenuto tecnologico e innovativo, essere mirati allo sviluppo di prodotti, servizi e soluzioni nel campo dell’economia digitale, essere finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca. L’importo dei piani di investimento dovrà essere compreso tra un minimo di 100.000 e un massimo di 1,5 milioni di euro.

Riguardo alle voci di spesa ammissibili, la Circolare elenca una serie di voci tra cui ricordiamo: impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche; componenti hardware e software; consulenze specialistiche tecnologiche; personale dipendente e collaboratori, servizi di accelerazione. Per l’elenco completo delle spese di investimento e dei costi di gestione ammissibili, si rimanda ai punti 10 e 11 della Circolare.

Smart&Start Italia consente di accedere ad agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato per un importo pari al 70% delle spese ammissibili (max 1.050.000 €).
La percentuale cresce per le startup localizzate nelle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia e nel territorio del Cratere Sismico Aquilano (80%, max 1.200.000 €).
Allo stesso modo, il finanziamento coprirà l’80% delle spese ammissibili per piani di investimento presentati da startup innovative costituite interamente da giovani under 35 e/o donne, o per imprese in cui sia presente almeno un esperto ricercatore (vedi punto 9.2 della Circolare).

I finanziamenti agevolati avranno una durata massima di 8 anni, a tasso zero, rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali a partire da 48 mesi dopo la stipula del contratto di finanziamento. Non sono previste garanzie.

Inoltre, le imprese costituite da non oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda avranno diritto a beneficiare di servizi di tutoraggio tecnico-gestionale per un valore di 15.000 € (in caso di imprese ubicate in Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia e nel territorio del Cratere Sismico Aquilano) o di 7.500 € per tutte le altre start-up.

Per maggiori informazioni e approfondimenti, è possibile consultare il testo integrale della Circolare n. 68032 del 10/12/2014 al seguente link: http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_SS2_10_12_2014n68032.pdf

Altri link utili:

http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home.html
http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/smart-start

Napoli, 12/12/2014

Startup innovative e disciplina sulle società non operative: alcuni chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Abbiamo già parlato in questo post di pochi giorni fa della Circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti importanti sul tema delle startup innovative.

Torniamo oggi ad approfondire un altro aspetto del documento in questione, e in particolare le precisazioni riguardanti il rapporto tra la disciplina delle startup innovative e quella delle società non operative.

Il D.L. 179/2012, che ha introdotto la normativa relativa a startup e incubatori certificati, prevede infatti, all’articolo 26, comma 4, che alle startup innovative non si applichi la disciplina delle società non operative.

Di conseguenza, le nuove società non saranno tenute a effettuare né il test di operatività, né quello delle perdite triennali, fin quando mantengono lo status di startup innovativa.

A tale proposito, nel modello della dichiarazione dedicato al test di operatività è stata prevista una casella dedicata alle startup innovative, che dovranno limitarsi a indicare la loro situazione senza obbligo compilare il prospetto.

Restavano tuttavia dei dubbi riguardanti il periodo d’imposta nel quale veniva meno la qualifica di startup innovativa, che, com’è noto, non può durare per più di 48 mesi ed è soggetta a decadimento qualora non vengano rispettate le previsioni di legge in materia: in tal senso, la Circolare n. 16/E chiarisce che il test di operatività va effettuato a partire dal periodo di imposta successivo a quello di perdita della qualifica.

La Circolare contiene inoltre un esempio pratico per facilitare la determinazione del cosiddetto “triennio di osservazione”, durante il quale il test di operatività diventa obbligatorio: l’ipotesi è quella di una startup fondata il 16 aprile 2013, che resta quindi in possesso della qualifica di start-up innovativa fino al 15 aprile 2017.

In questo caso la società sarà tenuta ad effettuare il test di operatività a decorrere dall’esercizio 2018. In assenza di cause di esclusione o di disapplicazione automatica della disciplina per le startup innovative, nel caso in cui la società non supera il test, sarà da considerarsi “di comodo” già nel 2018.

Inoltre, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce anche eventuali dubbi riguardanti il tema della determinazione dei ricavi presunti ed effettivi: bisogna considerare i valori relativi ai due periodi d’imposta precedenti a quello di osservazione, anche se interessati da cause di non applicazione della disciplina.

 

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti, il testo integrale della Circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014 è disponibile al seguente link: http://www.governo.it/backoffice/allegati/75964-9488.pdf

Napoli, 07/07/2014

Chiarimenti sulla normativa e le agevolazioni per startup innovative ed incubatori certificati: pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n.16/E dell’11 giugno 2014, dedicata al tema delle agevolazioni fiscali in favore delle startup innovative e degli incubatori certificati: il documento offre un quadro di analisi della normativa in materia e chiarisce una serie di aspetti importanti nella disciplina di tali tipologie di imprese, introdotte nell’ordinamento legislativo nazionale italiano dal Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012).

Tra gli aspetti più interessanti affrontati nel testo della Circolare segnaliamo innanzitutto un chiarimento che apporta una novità positiva per le startup innovative e gli incubatori certificati: si tratta dell’estensione dell’esonero dall’imposta di bollo e dai diritti camerali di segreteria, previsto dall’art. 26 comma 8 del DL 179/2012.

Unioncamere infatti, su esplicita richiesta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiarito che tale esonero deve essere interpretato “nella sua più ampia accezione possibile”: per cui, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo vada interpretato come esonero generale, relativo a tutti gli atti delle start-up innovative successivi all’iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese.

Il mantenimento dell’esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti per la qualifica di startup innovativa e di incubatore certificato, e in ogni caso non può superare la durata di quattro anni dall’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese. A tal proposito, la Circolare ricorda che la perdita dei requisiti per la qualifica di startup innovativa comporta la cancellazione d’ufficio dalla Sezione Speciale, e che tale perdita è equiparata al mancato deposito della dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso di tali requisiti (qui, il nostro approfondimento sull’argomento: https://www.incubatorenapoliest.it/iscritto-come-startup-innovativa-come-mantenere-i-requisiti/).

Tra le novità più recenti introdotte in materia, la Circolare riprende la nota prot. n. 0103425 del 30 maggio 2014 riguardante le startup innovative già esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 179/2012: per tali imprese, la durata di applicazione della disciplina inerente le startup innovative segue uno schema temporale ben preciso.

1) Imprese costituite dal 20/10/2012 al 18/10/2012: la durata massima di applicazione della disciplina è di quattro anni (fino al 18/12/2016);

2) Imprese costituite dal 20/10/2009 al 19/10/2010: la durata massima di applicazione della disciplina è di tre anni (fino al 18/12/2015);

3) Imprese costituite dal 20/10/2009 al 19/10/2009: la durata massima di applicazione della disciplina è di due anni (fino al 18/12/2014).

La Circolare n.16/E contiene inoltre un quadro descrittivo di tutte le agevolazioni per startup innovative ed incubatori certificati in materia fiscale: strumenti finanziari, accesso al credito di imposta per assunzioni di personale, incentivi all’investimento (Detrazione IRPEF e Deduzione IRES).

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura del testo integrale della Circolare n.16/E dell’Agenzia delle Entrate, disponibile in formato PDF al seguente link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n16e+del+11+giugno+2014/Circolare+16+dell_11+giugno+2014x.pdf

Napoli, 13/06/2014

Finanziamenti e contributi per PMI: dal 31 marzo sarà possibile presentare domanda per il Plafond Beni Strumentali (MISE – CDP)

Il D.L. n. 69 del 21/06/2014 ha istituito, nell’ambito delle Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia nazionale, un Plafond di provvista presso la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) destinato a finanziamenti e contributi a tasso agevolato per micro, piccole e medie imprese con sede in Italia.

Il Plafond ammonta a 2,5 miliardi di euro (è prevista l’eventualità di un innalzamento fino a 5 miliardi di euro) ripartiti negli anni nel modo seguente:

– Per il 2014: 7,5 milioni di euro,
– Per il 2015: 21 milioni di euro,
– Per gli anni 2016/2019: 35 milioni di euro l’anno,
– Per il 2020: 17 milioni di euro,
– Per il 2021: 6 milioni di euro.

Le agevolazioni sono composte da tre differenti strumenti: un finanziamento a copertura degli investimenti tramite la Cassa Depositi e Prestiti, un contributo del MISE a parziale copertura degli interessi e la possibilità di accesso al Fondo di Garanzia (fino all’80% dell’importo).

Gli investimenti coperti dal Plafond devono riguardare l’acquisto di macchinari, impianti, beni strutturali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché l’acquisto di hardware, software e tecnologie digitali.

Il finanziamento dovrà essere richiesto a una delle banche o degli intermediari finanziari che avranno stipulato un’apposita convenzione (l’elenco sarà disponibile sul sito del MISE e della CDP), e gli investimenti dovranno avere una durata massima di 5 anni e un importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro.
L’agevolazione potrà coprire fino al 100% dell’investimento, e l’importo sarà erogato in un’unica soluzione.

Con la Circolare n. 4567 del 10/02/2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito termini e modalità di presentazione delle domande: sarà possibile presentare le richieste esclusivamente per via telematica attraverso la PEC della banca o dell’intermediario finanziario convenzionati, a partire dalle ore 9:00 del 31/03/2014.
La procedura sarà a sportello, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Per maggiori informazioni, a questo link è possibile scaricare:

– Il testo integrale del D.L. 21/06/2013 n. 69, con il quale è stato istituito il Plafond;
– Il testo integrale del Decreto MISE 27/11/2013, che stabilisce i requisiti e le condizioni di accesso, nonchè le modalità di erogazione dei contributi;
– Il testo integrale della Circolare MISE n. 4567 del 10/02/2014, con i dettagli sulla documentazione e le modalità di presentazione delle domande, oltre agli schemi di domanda (allegati) e all’Appendice per le modalità tecniche di calcolo del contributo.

Inoltre, per maggiori dettagli e informazioni, la pagina dedicata dal sito ufficiale della Cassa Depositi e Prestiti al Plafond Beni Strumentali è disponibile al seguente link: http://portalecdp.cassaddpp.it/cdp/OperatoriFinanziari/PlafondBeniStrumentali/index.htm

Napoli, 10/03/2014